(( Art. 18-bis 
 
  Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017 
 
  1.  Per  l'anno  scolastico  2016/2017  i  dirigenti  degli  Uffici
scolastici regionali di cui all'articolo 75,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle  istituzioni
scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli
eventi  sismici  di  cui  all'articolo  1,  sono   stati   dichiarati
parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici,
a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che
ospitano  alunni  sfollati,  al  fine  di  consentire   la   regolare
prosecuzione delle attivita'  didattiche  e  amministrative,  possono
derogare al numero minimo e massimo di alunni  per  classe  previsto,
per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.  81,  comunque  nei
limiti  delle  risorse  previste  al  comma  2.  Inoltre  i  medesimi
dirigenti possono: 
    a) istituire con loro decreti, previa verifica  delle  necessita'
aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine
dell'attivita' didattica dell'anno  scolastico  2016/2017,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 69,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
nonche' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); 
    b) assegnare alle cattedre i docenti,  il  personale  ATA  e  gli
educatori o, per il personale in servizio presso  edifici  dichiarati
parzialmente  o  totalmente  inagibili,  modificare  le  assegnazioni
effettuate,  in  deroga  alle  procedure  e   ai   termini   previsti
dall'articolo 1, commi 66 e seguenti, della legge 13 luglio 2015,  n.
107, dall'articolo 455, comma 12, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter,  comma  1,
del  decreto-legge  29   marzo   2016,   n.   42,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.  Tali  assegnazioni
sono regolate  con  contratto  collettivo  integrativo  regionale  di
lavoro, da sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  al  fine  di
salvaguardare, ove possibile, la continuita' didattica. 
  2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e' autorizzata la
spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15  milioni  nell'anno
2017. Dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici  regionali
interessati    con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e costituiscono limite di spesa  per
le attivita' di cui  al  comma  1.  Per  l'adozione  del  decreto  di
riparto, i termini di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  30
giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a
sette giorni in presenza di motivate esigenze; e' in ogni caso  fatto
salvo il disposto dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
entro il 31 maggio 2017, provvede al monitoraggio delle spese di  cui
al comma 1 per il personale docente e ATA,  comunicando  le  relative
risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato entro il mese  successivo.  Nel
caso  in  cui  si  verifichino  scostamenti  rispetto  al  fabbisogno
previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   e'
autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le
risorse iscritte in bilancio per  le  spese  di  funzionamento  delle
istituzioni scolastiche e quelle relative al  pagamento  delle  spese
per il personale supplente. 
  4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i  dirigenti  scolastici  delle
istituzioni  scolastiche  autonome  di  cui  al   comma   1   possono
individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio  1999,  n.  124,  fermo
restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la  priorita'
a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare  i
contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine  di  acquisire
la preventiva disponibilita' ad accettare i posti di cui al  presente
comma,  i  dirigenti  degli  Uffici  scolastici  regionali   di   cui
all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, pubblicano nel proprio sito  istituzionale  apposito  bando  con
specifica della tempistica di presentazione delle relative domande. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 15 milioni nel 2017, si provvede: 
    a) quanto ad euro 5 milioni  nel  2016,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente  al
funzionamento; 
    b) quanto ad euro 15 milioni nel  2017,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13
luglio 2015, n. 107. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  75
          del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art.  75.   (Disposizioni   particolari   per   l'area
          dell'istruzione non universitaria). - (Omissis). 
              3.  Relativamente  alle  competenze   in   materia   di
          istruzione   non    universitaria,    il    ministero    ha
          organizzazione periferica, articolata in uffici  scolastici
          regionali di livello dirigenziale o dirigenziale  generale,
          in relazione alla popolazione  studentesca  della  relativa
          regione,   quali   autonomi   centri   di   responsabilita'
          amministrativa, che esercitano tra  le  funzioni  residuate
          allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita'  di
          supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
          con le amministrazioni regionali e con gli enti locali,  ai
          rapporti con le universita'  e  le  agenzie  formative,  al
          reclutamento e alla  mobilita'  del  personale  scolastico,
          ferma restando la  dimensione  provinciale  dei  ruoli  del
          personale docente,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,
          alla assegnazione delle risorse finanziarie e di  personale
          alle istituzioni scolastiche.  Ai  fini  di  un  coordinato
          esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
          e' costituito presso ogni ufficio scolastico  regionale  un
          organo collegiale a composizione mista, con  rappresentanti
          dello Stato, della regione e delle  autonomie  territoriali
          interessate, cui compete il coordinamento  delle  attivita'
          gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
          della  realizzazione  degli  obiettivi  programmati.   Alla
          organizzazione degli  uffici  scolastici  regionali  e  del
          relativo organo  collegiale  si  provvede  con  regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata  in
          vigore  del   regolamento   stesso,   sono   soppresse   le
          sovrintendenze  scolastiche  regionali  e,   in   relazione
          all'articolazione sul  territorio  provinciale,  anche  per
          funzioni,  di  servizi  di  consulenza  e   supporto   alle
          istituzioni scolastiche, sono contestualmente  soppressi  i
          provveditorati agli studi. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009, n. 81 recante «Norme per  la  riorganizzazione  della
          rete scolastica e il razionale ed efficace  utilizzo  delle
          risorse umane della  scuola,  ai  sensi  dell'articolo  64,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  2  luglio
          2009, n. 151. 
              - Si riporta il testo vigente dei commi dal  66  al  69
          dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma
          del sistema nazionale di istruzione e formazione  e  delega
          per il riordino delle disposizioni legislative vigenti): 
              «66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli
          del personale docente sono regionali, articolati in  ambiti
          territoriali, suddivisi in sezioni separate  per  gradi  di
          istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.  Entro
          il 30 giugno  2016  gli  uffici  scolastici  regionali,  su
          indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca, sentiti le  regioni  e  gli  enti  locali,
          definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore
          alla provincia o alla citta' metropolitana, considerando: 
              a) la popolazione scolastica; 
              b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche; 
              c) le caratteristiche  del  territorio,  tenendo  anche
          conto delle specificita'  delle  aree  interne,  montane  e
          delle  piccole  isole,  della  presenza  di  scuole   nelle
          carceri,  nonche'  di  ulteriori  situazioni  o  esperienze
          territoriali gia' in atto. 
              67. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          66 non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              68. A decorrere  dall'anno  scolastico  2016/2017,  con
          decreto  del  dirigente  preposto  all'ufficio   scolastico
          regionale, l'organico dell'autonomia e' ripartito  tra  gli
          ambiti territoriali.  L'organico  dell'autonomia  comprende
          l'organico di diritto  e  i  posti  per  il  potenziamento,
          l'organizzazione,  la  progettazione  e  il  coordinamento,
          incluso il fabbisogno per i progetti e  le  convenzioni  di
          cui al quarto periodo del comma 65. A quanto  previsto  dal
          presente comma si provvede nel limite  massimo  di  cui  al
          comma 201. 
              69. All'esclusivo scopo di far fronte  ad  esigenze  di
          personale   ulteriori   rispetto   a   quelle   soddisfatte
          dall'organico dell'autonomia come definite  dalla  presente
          legge,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2016/2017,  ad
          esclusione dei posti di sostegno in  deroga,  nel  caso  di
          rilevazione  delle  inderogabili  necessita'   previste   e
          disciplinate,   in   relazione   ai   vigenti   ordinamenti
          didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica  20  marzo  2009,  n.  81,  e'  costituito
          annualmente  con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  un   ulteriore
          contingente  di  posti  non  facenti  parte   dell'organico
          dell'autonomia ne' disponibili, per il  personale  a  tempo
          indeterminato, per operazioni di mobilita' o assunzioni  in
          ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le  modalita',
          i criteri e i parametri previsti  dal  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,  n.  81.  Alla
          copertura  di  tali  posti  si  provvede  a  valere   sulle
          graduatorie  di  personale  aspirante   alla   stipula   di
          contratti a  tempo  determinato  previste  dalla  normativa
          vigente ovvero mediante  l'impiego  di  personale  a  tempo
          indeterminato   con    provvedimenti    aventi    efficacia
          limitatamente ad un solo  anno  scolastico.  All'attuazione
          del presente comma si provvede  nei  limiti  delle  risorse
          disponibili  annualmente  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          indicate nel decreto ministeriale di cui al primo  periodo,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 64,  comma  6,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». 
              - Si riporta il testo vigente del  comma  12  dell'art.
          455  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.   297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado): 
              «Art. 455. (Utilizzazione del personale  docente  delle
          dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente
          di ruolo). - (Omissis). 
              12. E' fatto divieto  di  spostare  personale  titolare
          nelle dotazioni organiche  aggiuntive,  dopo  il  ventesimo
          giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui  e'  stato
          assegnato. Nella scuola dell'obbligo i  posti  relativi  al
          sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti
          prioritariamente     con      personale      specializzato,
          secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari
          di dotazioni organiche aggiuntive, che ne  faccia  domanda,
          ed infine con personale eventualmente in soprannumero. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  1  dell'art.
          1-ter del decreto-legge 29 marzo 2016, n.  42,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  26  maggio  2016,  n.  89
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del
          sistema scolastico e della ricerca): 
              «Art. 1-ter.( Misure urgenti in materia  di  assunzioni
          del personale docente per l'anno scolastico  2016/2017).  -
          1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni  a  tempo
          indeterminato del personale docente  della  scuola  statale
          sono effettuate entro il 15 settembre 2016.  La  decorrenza
          economica del contratto di lavoro consegue  alla  presa  di
          servizio.  Le   funzioni   connesse   all'avvio   dell'anno
          scolastico e alla nomina del personale  docente  attribuite
          ai  dirigenti  territorialmente  competenti  del  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
          conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 6 e 8  del
          decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123  (Riforma  dei
          controlli  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  e
          potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
          spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196): 
              «Art. 6.  (Controllo  contabile).  -  1.  L'ufficio  di
          controllo effettua la registrazione contabile  delle  somme
          relative agli atti di spesa  di  cui  all'articolo  5,  con
          conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri  fini
          le somme ad essa riferite. 
              2. Gli atti di spesa non possono avere corso qualora: 
              a) siano  pervenuti  oltre  il  termine  perentorio  di
          ricevibilita' del 31  dicembre  dell'esercizio  finanziario
          cui si riferisce la spesa, fatti salvi quelli  direttamente
          conseguenti all'applicazione di  provvedimenti  legislativi
          pubblicati  nell'ultimo  quadrimestre   dell'anno,   quelli
          relativi  a  risorse  iscritte  in   bilancio   a   seguito
          dell'adozione, nell'ultimo mese dell'anno,  di  decreti  di
          riassegnazione di  entrate  di  scopo,  nonche'  di  quelli
          relativi alla attribuzione delle risorse di  fondi  la  cui
          ripartizione, tra i capitoli interessati, e'  disposta  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  a
          seguito dell'emanazione di un provvedimento  amministrativo
          che ne stabilisce la destinazione; 
              b) la spesa ecceda  lo  stanziamento  del  capitolo  di
          bilancio, ovvero dell'articolo,  qualora  il  capitolo  sia
          suddiviso in articoli; 
              c) l'imputazione della spesa  sia  errata  rispetto  al
          capitolo di bilancio o all'esercizio  finanziario,  o  alla
          competenza piuttosto che ai residui; 
              d)  siano  violate  le   disposizioni   che   prevedono
          specifici limiti a talune categorie di spesa; 
              e) non si rinviene la compatibilita'  dei  costi  della
          contrattazione integrativa con i  vincoli  di  bilancio  ai
          sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165; 
              e-bis)  i  relativi  provvedimenti   di   impegno   non
          risultino conformi a  quanto  stabilito  dall'articolo  34,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero,  nel
          caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse  destinate  ad
          altre finalita', i corrispondenti decreti di variazione  di
          bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti.». 
              «Art. 8. (Termini del controllo). - 1. Gli atti di  cui
          all'articolo 5, contestualmente alla  loro  adozione,  sono
          inviati all'ufficio di controllo che, entro  trenta  giorni
          dal ricevimento,  provvede  all'apposizione  del  visto  di
          regolarita' amministrativa e contabile. Per i provvedimenti
          di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d),  l'ufficio
          di controllo si pronuncia entro sessanta  giorni.  Per  gli
          accordi in materia di  contrattazione  integrativa  di  cui
          all'articolo 5,  comma  1,  lettera  e),  restano  fermi  i
          termini previsti dalle vigenti  disposizioni  contrattuali.
          Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali  di
          cui al decreto legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  si
          applicano le disposizioni del comma 4-bis. 
              2. Fatte salve le norme  in  materia  di  controllo  da
          parte della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, trascorso il termine  di  cui
          al comma 1 senza che l'ufficio di controllo abbia formulato
          osservazioni o richiesto ulteriore  documentazione,  l'atto
          e' efficace e viene restituito munito di visto. 
              3. In  presenza  di  osservazioni  o  di  richiesta  di
          chiarimenti,  salvo  quanto  previsto  al  comma  4-bis,  i
          termini per l'espletamento del controllo di cui al comma  1
          sono  interrotti  fino  al  momento  in  cui  l'ufficio  di
          controllo riceve i documenti o i chiarimenti richiesti. 
              4. Il controllo degli atti di cui all'articolo 5, comma
          2, lettere b), c) e d), puo' essere  espletato  secondo  un
          programma annuale approvato dal Ragioniere  generale  dello
          Stato, basato sulla complessita'  degli  atti,  sulla  loro
          rilevanza ai fini della finanza pubblica  e  sull'efficacia
          dell'esercizio del controllo. 
              4-bis.  Gli  atti  di  pagamento  emessi  a  titolo  di
          corrispettivo   nelle   transazioni   commerciali    devono
          pervenire all'ufficio di controllo almeno 15  giorni  prima
          della data di scadenza del termine di pagamento.  L'ufficio
          di controllo  espleta  i  riscontri  di  competenza  e  da'
          comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al
          ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso  di  esito
          positivo, sia in caso di  formulazione  di  osservazioni  o
          richieste  di  integrazioni  e  chiarimenti.   Qualora   il
          dirigente  responsabile  non  risponda  alle  osservazioni,
          ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le
          osservazioni mosse, l'ufficio  di  controllo  e'  tenuto  a
          segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei
          conti eventuali ipotesi di  danno  erariale  derivanti  dal
          pagamento cui si e' dato corso. Resta fermo il  divieto  di
          dare  corso  agli  atti  di  spesa  nelle  ipotesi  di  cui
          all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali  comunque
          sussiste la responsabilita' del dirigente  che  ha  emanato
          l'atto.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 3
          maggio 1999, n. 124 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          personale scolastico): 
              «Art.  4.  (Supplenze).  -  1.  Alla  copertura   delle
          cattedre  e  dei  posti  di  insegnamento   che   risultino
          effettivamente vacanti e disponibili entro la data  del  31
          dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per  l'intero
          anno scolastico, qualora non sia possibile  provvedere  con
          il personale docente di  ruolo  delle  dotazioni  organiche
          provinciali o mediante  l'utilizzazione  del  personale  in
          soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia  stato
          gia' assegnato a qualsiasi titolo personale  di  ruolo,  si
          provvede mediante il conferimento di supplenze annuali,  in
          attesa dell'espletamento delle  procedure  concorsuali  per
          l'assunzione di personale docente di ruolo. 
              2.  Alla  copertura  delle  cattedre  e  dei  posti  di
          insegnamento  non  vacanti  che   si   rendano   di   fatto
          disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
          dell'anno scolastico si provvede mediante  il  conferimento
          di supplenze temporanee fino  al  termine  delle  attivita'
          didattiche.  Si  provvede  parimenti  al  conferimento   di
          supplenze  temporanee  fino  al  termine  delle   attivita'
          didattiche per la copertura delle ore di  insegnamento  che
          non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 
              3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1  e  2
          si provvede con supplenze temporanee. 
              4. I posti delle dotazioni  organiche  provinciali  non
          possono essere coperti in nessun caso  mediante  assunzione
          di personale docente non di ruolo. 
              5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
          prevista dall'articolo 17, commi 3  e  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica  istruzione
          emana un regolamento per  la  disciplina  del  conferimento
          delle supplenze  annuali  e  temporanee  nel  rispetto  dei
          criteri di cui ai commi seguenti. 
              6. Per il conferimento delle supplenze annuali e  delle
          supplenze  temporanee  sino  al  termine  delle   attivita'
          didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti  di  cui
          all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma
          6 dell'articolo 1 della presente legge. 
              7. Per il conferimento delle  supplenze  temporanee  di
          cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
          istituto. I criteri,  le  modalita'  e  i  termini  per  la
          formazione di tali graduatorie sono improntati  a  principi
          di  semplificazione  e  snellimento  delle  procedure   con
          riguardo anche all'onere di documentazione a  carico  degli
          aspiranti. 
              8. Coloro  i  quali  sono  inseriti  nelle  graduatorie
          permanenti di cui all'articolo 401 del  testo  unico,  come
          sostituito dal  comma  6  dell'articolo  1  della  presente
          legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40,  comma
          2, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  hanno  diritto,
          nell'ordine,  alla  precedenza  assoluta  nel  conferimento
          delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in
          cui hanno presentato le relative domande. Per gli  istituti
          di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta
          e' attribuita limitatamente alle classi di  concorso  nella
          cui graduatoria permanente si e' inseriti. 
              9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli  per
          l'accesso all'insegnamento nella  scuola  elementare  siano
          stati  inclusi  nella  graduatoria  di  merito  ed  abbiano
          superato  la  prova  facoltativa  di   accertamento   della
          conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
          precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
          titolari provvedono all'insegnamento di una  corrispondente
          lingua straniera. 
              10.  Il  conferimento  delle  supplenze  temporanee  e'
          consentito  esclusivamente  per  il  periodo  di  effettiva
          permanenza  delle  esigenze  di   servizio.   La   relativa
          retribuzione spetta  limitatamente  alla  durata  effettiva
          delle supplenze medesime. 
              11. Le disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano anche al  personale  amministrativo,  tecnico  ed
          ausiliario (ATA). Per il conferimento  delle  supplenze  al
          personale della terza qualifica di cui all'articolo 51  del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del  5  settembre  1995,   si
          utilizzano le  graduatorie  dei  concorsi  provinciali  per
          titoli di cui all'articolo 554 del testo unico. 
              12. Le disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  altresi'  al  personale  docente  ed  ATA  delle
          Accademie e dei Conservatori. 
              13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio
          di musica di Bolzano, le norme particolari  in  materia  di
          conferimento delle supplenze adottate in  attuazione  dello
          Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. 
              14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento  di
          cui al comma 5 sono abrogati gli articoli  272,  520,  521,
          522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico. 
              14-bis. I contratti a tempo determinato  stipulati  per
          il conferimento delle supplenze previste dai commi 1,  2  e
          3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione
          del servizio scolastico ed educativo, possono  trasformarsi
          in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo  nel  caso
          di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti
          e sulla base  delle  graduatorie  previste  dalla  presente
          legge e dall' articolo 1,  comma  605,  lettera  c),  della
          legge   27   dicembre   2006,   n.   296,   e    successive
          modificazioni.». 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   601
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              «601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          "Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"
          e   "Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche".   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
          e   "Interventi   integrativi   disabili",   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          "Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio" destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 202 dell'art. 1
          della citata legge n. 107 del 2015: 
              «202.  E'  iscritto  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  «Fondo  "La  Buona
          Scuola"  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica», con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita'   di   supporto   al   sistema   di    istruzione
          scolastica.».