Art. 19 
 
Fondo di garanzia per le PMI  in  favore  delle  zone  colpite  dagli
                       eventi sismici del 2016 
 
  1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi
comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita'  locali
ubicate nei territori dei Comuni di cui  all'articolo  1,  che  hanno
subito  danni  in  conseguenza  degli  eventi  sismici  ((   di   cui
all'articolo  1  )),  l'intervento  del  fondo  di  garanzia  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, e' concesso, a titolo gratuito e con  priorita'  sugli  altri
interventi, per un importo massimo garantito per singola  impresa  di
2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale
massima di copertura e'  pari  all'80  per  cento  dell'ammontare  di
ciascuna  operazione  di  finanziamento.  Per   gli   interventi   di
controgaranzia la percentuale massima di copertura e' pari al 90  per
cento  dell'importo  garantito  dal  confidi  o  da  altro  fondo  di
garanzia, a condizione che  le  garanzie  da  questi  rilasciate  non
superino la percentuale massima di copertura dell'80  per  cento.  Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'art. 2
          della  legge  23  dicembre  1996,   n.   662   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
              «100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
              a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per il finanziamento di un  fondo  di  garanzia  costituito
          presso  il  Mediocredito  Centrale  Spa   allo   scopo   di
          assicurare una parziale assicurazione ai  crediti  concessi
          dagli istituti di credito a favore delle  piccole  e  medie
          imprese; 
              b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
          per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
          presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964,  n.
          1068.  Nell'ambito  delle   risorse   che   si   renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».