Art. 20 
 
                  Sostegno alle imprese danneggiate 
                    dagli eventi sismici del 2016 
 
  1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di  euro  delle  risorse
del fondo di cui all'articolo 4,  e'  trasferita  sulle  contabilita'
speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4  ed  e'  riservata
alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto
interessi, alle  imprese,  con  sede  o  unita'  locali  ubicate  nei
territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che  hanno  subito  danni
per effetto degli eventi sismici (( di cui all'articolo  1  )).  Sono
comprese tra i beneficiari anche le  imprese  agricole  la  cui  sede
principale non e' ubicata nei territori (( dei  Comuni  di  cui  agli
allegati 1 e 2 )), ma i cui fondi siano situati in tali territori.  I
criteri, anche per la ripartizione, e le modalita' per la concessione
dei contributi in conto interessi  sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. 
  2. Al fine di sostenere  la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  tessuto
produttivo  ((  dell'area  colpita  dagli  eventi  sismici   di   cui
all'articolo 1 )), le risorse di  cui  al  comma  1,  possono  essere
utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in  conto
capitale alle imprese che realizzino, ovvero  abbiano  realizzato,  a
partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei
Comuni di cui all'articolo 1.  L'ammontare  delle  disponibilita',  i
criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'   di   concessione   delle
agevolazioni di cui  al  presente  comma  sono  disciplinati  con  il
provvedimento di  cui  al  comma  1,  tenuto  conto  delle  effettive
disponibilita' in relazione  all'onere  per  i  contributi  in  conto
interesse. Alla concessione delle agevolazioni  di  cui  al  presente
comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo  1,  comma
5. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto della normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di
Stato.