Art. 21 
 
Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo  delle  aziende  agricole,
                    agroalimentari e zootecniche 
 
  1. Allo scopo di garantire la continuita'  operativa  delle  azioni
poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto,  i
cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui  all'articolo  7
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  13
settembre 2016, n. 393, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018. 
  2. (( In favore delle imprese agricole ubicate nei  Comuni  di  cui
all'articolo 1, sono destinate risorse fino all'importo di  1.500.000
euro per l'anno 2016 )), a valere sulle disponibilita'  residue  gia'
trasferite all'ISMEA del Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  1068,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino  all'intero
importo, secondo il metodo di calcolo di  cui  alla  decisione  della
Commissione Europea  C(2015)  597  final  del  5  febbraio  2015,  le
commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di  cui  all'articolo
17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto  della
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 
  3. All'articolo 23  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle
decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n.
2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di  dare  attuazione
alle misure di cui  all'articolo  1  del  regolamento  delegato  (UE)
2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, e' autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro
e' destinato  alle  aziende  zootecniche  ubicate  nei  Comuni  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,  ((  colpiti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.». )) 
  4. Al fine  di  perseguire  il  pronto  ripristino  del  potenziale
produttivo (( danneggiato dagli eventi sismici di cui all'articolo  1
)), di valorizzare e promuovere la commercializzazione  dei  prodotti
agricoli e agroalimentari e  di  sostenere  un  programma  strategico
condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, l'intera quota  del  cofinanziamento
regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni di
cui all'articolo 1, (( delle annualita' 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020
)) e' assicurata dallo Stato attraverso le disponibilita'  del  fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
183. 
  (( 4-bis. Al fine di assicurare  la  continuita'  produttiva  delle
attivita' zootecniche che operano nei Comuni di  cui  all'articolo  1
che  hanno  subito  danni  in  conseguenza   degli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse di
cui al comma 4-ter, sono concessi  contributi  per  il  sostegno  dei
settori del latte, della carne bovina  e  dei  settori  ovicaprino  e
suinicolo, nonche' del  settore  equino,  ai  sensi  del  regolamento
delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre  2016.
Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, e' definito l'importo dell'aiuto  unitario,  differenziato
sulla  base  della  specie  allevata  e   dello   stato   di   salute
dell'animale. 
  4-ter. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel
capitale di rischio previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182,
e successive modificazioni, per gli interventi  di  cui  all'articolo
66, comma 3, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11  novembre
2016, n.205, sono versate dall'ISMEA all'entrata del  bilancio  dello
Stato, nel limite di  10.942.300  euro,  per  essere  riassegnate  ad
apposito capitolo di spesa per le finalita' di cui al comma 4-bis. 
  4-quater. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni  di  cui
all'articolo 8, i titolari di attivita' produttive svolte in  edifici
danneggiati a seguito degli eventi sismici  di  cui  all'articolo  1,
nella qualita' di responsabili della sicurezza sui luoghi  di  lavoro
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  acquisiscono  la
certificazione  di  agibilita'  sismica  rilasciata,  a  seguito   di
verifica di  sicurezza  effettuata  ai  sensi  delle  norme  tecniche
vigenti, da un professionista abilitato,  provvedendo  a  depositarla
presso il Comune territorialmente competente.  I  Comuni  trasmettono
periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione gli  elenchi
delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al  presente
comma  sono  considerate,  in  caso  di   successiva   richiesta   di
contributo, ai fini dell'accertamento dei danni. 
  4-quinquies. Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi
sismici di cui all'articolo  1  possono  acquistare  o  acquisire  in
locazione macchinari, nonche'  effettuare  gli  ulteriori  interventi
urgenti  necessari  a  garantire  la   prosecuzione   della   propria
attivita', sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un
professionista abilitato  che  attesti  la  riconducibilita'  causale
diretta dei danni esistenti agli  eventi  sismici  e  la  valutazione
economica del danno subito. 
  4-sexies. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni  e  gli
interventi di cui al comma 4-quinquies possono essere  rimborsate  ai
sensi dell'articolo 5. La concessione del rimborso e le modalita' del
relativo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2. 
  4-septies. Le disposizioni di cui ai commi 4-quinquies  e  4-sexies
si applicano nel rispetto della  normativa  europea  e  nazionale  in
materia di aiuti di Stato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   dell'articolo   7
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile 13 settembre  2016,  n.  393  (Ulteriori  interventi
          urgenti di protezione  civile  conseguenti  all'eccezionale
          evento sismico che ha colpito il territorio  delle  Regioni
          Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.): 
              «Art. 7. (Interventi urgenti  nel  settore  agricolo  e
          zootecnico). - 1. Al fine di consentire i  soli  interventi
          urgenti finalizzati al trasferimento e ricovero  temporaneo
          dei capi di bestiame da parte degli operatori  del  settore
          zootecnico colpiti dall'evento  sismico  in  rassegna,  nel
          rispetto dei principi generali dell'ordinamento  giuridico,
          della direttiva del Consiglio dei ministri del  22  ottobre
          2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario,
          fatte salve le norme vigenti previste per la  tutela  della
          sanita'    animale,    le    aziende    sanitarie    locali
          territorialmente     competenti     possono     autorizzare
          l'espletamento delle predette  iniziative,  sulla  base  di
          apposita motivazione, in deroga alle seguenti normative: 
              a) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126,  articoli
          3 e 4; 
              b) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122,  articoli
          3 e 4; 
              c) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, art. 2; 
              d) decreto ministeriale 8 febbraio 2016, n. 3536,  art.
          3 ed allegato 1(CGO 11, CGO 12 e CGO 13). 
              2.  In  relazione  al  grave  disagio  socio  economico
          derivante  dagli  eventi  sismici  di  cui  alla   presente
          ordinanza, i detentori ed i proprietari  di  animali  ed  i
          responsabili degli stabilimenti di macellazione colpiti dai
          predetti eventi, possono richiedere,  previa  presentazione
          di autocertificazione del danno subito, resa ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, il differimento di 120  giorni  degli  obblighi  in
          materia  di  aggiornamento  della  banca   dati   nazionale
          dell'anagrafe   zootecnica   previsti   dal   decreto   del
          Presidente della Repubblica 19  ottobre  2000,  n.  437,  e
          successive modificazioni dal  decreto  del  Ministro  della
          salute e del Ministro delle politiche agricole e  forestali
          di concerto con il Ministro degli affari  regionali  e  del
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie 31 gennaio 2002,
          dal regolamento  (CE)  n.  21/2004  del  Consiglio  del  17
          dicembre 2003, dal decreto del Ministro del  lavoro,  della
          salute  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il
          Ministro delle politiche  agricole  4  dicembre  2009,  dal
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali di concerto  con  il  Ministro  della  salute  29
          dicembre 2009, dal decreto  del  Ministro  della  salute  8
          luglio 2010, dal decreto legislativo del 26  ottobre  2010,
          n. 200 e dal decreto del Ministro della salute 13  novembre
          2013. 
              3. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,  per  i
          territori di rispettiva competenza, provvedono, nel  quadro
          delle misure di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.
          389/2016, alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e
          impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione  e
          la mungitura degli animali, nonche' per la conservazione  e
          trasformazione   del   latte   e   degli   altri   prodotti
          agroalimentari, al  fine  di  assicurare,  in  sostituzione
          provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la  continuita'
          produttiva delle aziende interessate. A tal fine le Regioni
          si avvalgono  delle  proprie  strutture  o  di  altri  enti
          pubblici.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1068  dell'art.
          1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              «1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale  e
          lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed
          agroalimentare, e'  istituito  presso  il  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali il Fondo  per  lo
          sviluppo  dell'imprenditoria  giovanile   in   agricoltura,
          avente una disponibilita' finanziaria di 10 milioni di euro
          all'anno per il quinquennio 2007-2011.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari  a
          sostegno delle imprese agricole, a norma  dell'articolo  1,
          comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38): 
              «Art. 17. (Interventi per favorire la  capitalizzazione
          delle  imprese).  -  1.  La  Sezione   speciale   istituita
          dall'articolo 21 della legge  9  maggio  1975,  n.  153,  e
          successive modificazioni, e' incorporata  nell'Istituto  di
          servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 31  marzo  2001,
          n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
          e passivi. 
              2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a  fronte
          di finanziamenti a  breve,  a  medio  ed  a  lungo  termine
          concessi  da  banche,  intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  107  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  dagli  altri  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito agrario  e  destinati
          alle imprese operanti nel settore agricolo,  agroalimentare
          e della pesca. La garanzia puo'  altresi'  essere  concessa
          anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
          medesime destinazioni. 
              2-bis La  garanzia  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
          concessa anche a fronte di titoli di  debito  emessi  dalle
          imprese operanti nel  settore  agricolo,  agroalimentare  e
          della   pesca,   in   conformita'   con   quanto   previsto
          dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  acquistati  da   organismi   di
          investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
          azioni siano collocate  esclusivamente  presso  investitori
          qualificati che non siano, direttamente  o  indirettamente,
          soci della societa' emittente.  Per  le  proprie  attivita'
          istituzionali,  nonche'  per  le  finalita'  del   presente
          decreto  legislativo,  l'ISMEA   si   avvale   direttamente
          dell'anagrafe  delle  aziende  agricole  e  del   fascicolo
          aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e  9
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. 
              3.  Al  fine  di  favorire  l'accesso  al  mercato  dei
          capitali da parte delle imprese di cui al comma 2,  l'ISMEA
          puo'  concedere  garanzia   diretta   a   banche   e   agli
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di
          cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
          settembre 1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni,  a
          fronte  di  prestiti  partecipativi  e  partecipazioni  nel
          capitale delle imprese  medesime,  assunte  da  banche,  da
          intermediari  finanziari,  nonche'  da  fondi   chiusi   di
          investimento mobiliari. 
              4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
          anche mediante rilascio di controgaranzia e  cogaranzia  in
          collaborazione  con  confidi,  altri  fondi   di   garanzia
          pubblici e privati, anche  a  carattere  regionale  nonche'
          mediante  finanziamenti   erogati,   nel   rispetto   della
          normativa europea in materia di aiuti di  stato,  a  valere
          sul fondo credito di cui alla decisione  della  Commissione
          Europea C(2011)  2929  del  13  maggio  2011  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              4-bis.  Le  operazioni  di  credito  agrario   di   cui
          all'articolo 43 del testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993,  n.  385,  devono  essere  assistite  dalla
          garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
          finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2  e
          4. 
              5. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
          da adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo, sono  stabiliti  i
          criteri  e  le  modalita'  di  prestazione  delle  garanzie
          previste dal presente articolo, nonche' di quelle  previste
          in attuazione dell'articolo 1, comma 512,  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  tenuto  conto  delle  previsioni
          contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
          banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie. 
              5-bis. Le  garanzie  prestate  ai  sensi  del  presente
          articolo possono  essere  assistite  dalla  garanzia  dello
          Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da  stabilire
          con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Agli  eventuali  oneri  derivanti   dall'escussione   della
          garanzia concessa ai sensi del  comma  2,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 7,  secondo  comma,  numero  2),  della
          legge 5 agosto  1978,  n.  468.  La  predetta  garanzia  e'
          elencata  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  13
          della citata legge n. 468 del 1978. 
              5-ter.  Al  fine  di  assicurare  l'adempimento   delle
          normative  speciali  in  materia  di  redazione  dei  conti
          annuali  e  garantire  una   separatezza   dei   patrimoni,
          l'Istituto di servizi per il  mercato  agricolo  alimentare
          (ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria  attivita'
          di assunzione di  rischio  per  garanzie  anche  attraverso
          propria societa' di capitali dedicata.  Sull'attivita'  del
          presente  articolo,  l'ISMEA  trasmette   annualmente   una
          relazione al Parlamento. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto  di  cui  al  comma  5,  il  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003,  n.  283,  e'
          abrogato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge 24
          giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie urgenti per
          gli enti territoriali e  il  territorio),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 23. (Misure di sostegno a favore  dei  produttori
          di latte e di prodotti lattiero-caseari). - 1. Al  fine  di
          favorire  la  stipula  degli  accordi  e  l'adozione  delle
          decisioni  di  cui  all'articolo  1  del   regolamento   di
          esecuzione  (UE)  n.  2016/559  della  Commissione  dell'11
          aprile 2016  e  di  dare  attuazione  alle  misure  di  cui
          all'articolo 1  del  regolamento  delegato  (UE)  2016/1613
          della Commissione dell'8 settembre 2016, e' autorizzata  la
          spesa di 10 milioni di euro  per  l'anno  2016,  di  cui  1
          milione di  euro  e'  destinato  alle  aziende  zootecniche
          ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e
          Umbria, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. 
              2. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, da  adottare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          individuate le misure di sostegno di cui al comma  1  e  ne
          sono  definiti  i  criteri  e   le   modalita'   attuativi,
          compatibilmente con la normativa europea. 
              3. Al fine di favorire  la  distribuzione  gratuita  di
          latte, il fondo  di  cui  all'articolo  58,  comma  1,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e'
          rifinanziato di 6 milioni di  euro  per  l'anno  2016  e  4
          milioni di euro per l'anno 2017. 
              4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3
          e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
          ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea,  previa  notifica  della
          misura effettuata dal Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali. 
              5.   Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni  di  euro
          per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 116. 
              6.   Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni di cui al comma 3, pari a 6  milioni  di  euro
          per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno  2017,  si
          provvede, quanto a 6  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 4 della legge 23  dicembre  1999,
          n. 499, e, quanto a 4 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,
          mediante utilizzo del  fondo  di  conto  capitale  iscritto
          nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo  49,
          comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              6-bis.  All'articolo  1,  comma  214,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          periodo: "Con decreto adottato ai sensi del presente comma,
          al fine di  superare  l'emergenza  e  favorire  la  ripresa
          economica, alle imprese operanti nei  settori  suinicolo  e
          della  produzione  del  latte  bovino,   a   valere   sulle
          disponibilita' del Fondo per l'anno 2017,  e'  prevista  la
          concessione di un contributo destinato alla  copertura  dei
          costi sostenuti per interessi sui mutui bancari negli  anni
          2015 e 2016". 
              6-ter.  Le  associazioni  di   categoria   maggiormente
          rappresentative  a  livello  nazionale  nella   produzione,
          trasformazione,  commercializzazione  e  distribuzione  nel
          settore lattiero possono stipulare, in rappresentanza delle
          imprese che hanno loro conferito apposito mandato e che non
          siano  vincolate  a  conferire  o  a  cedere  il  latte   a
          cooperative od organizzazioni di produttori riconosciute ai
          sensi della normativa vigente di  cui  sono  soci,  accordi
          quadro aventi ad oggetto la  disciplina  dei  contratti  di
          cessione  di  latte  crudo,   definendone   le   condizioni
          contrattuali  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,   del
          decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  2  luglio  2015,  n.  91.  Si
          considerano   maggiormente   rappresentative   a    livello
          nazionale le associazioni che svolgono le proprie attivita'
          in almeno cinque regioni  e  che  rappresentano  una  quota
          delle attivita' economiche, riferita alle suddette imprese,
          pari ad almeno il 20 per cento del settore. 
              6-quater. All'articolo 1  del  decreto-legge  5  maggio
          2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
          luglio  2015,   n.   91,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
              «4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo  1,
          primo capoverso, del regolamento  (CE)  n.  595/2004  della
          Commissione, del 30 marzo 2004, il  pagamento  dell'importo
          del  prelievo  supplementare  sul  latte  bovino,  di   cui
          all'articolo 79  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del
          Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per  il  periodo  1°
          aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando  quanto  disposto
          all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge
          28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 maggio  2003,  n.  119,  e'  effettuato  a  favore
          dell'AGEA  in  misura  corrispondente  al  prelievo  dovuto
          all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento. 
              4-ter.   I   produttori   che   hanno   aderito    alla
          rateizzazione  di  cui  al  comma  1  ricevono   dall'AGEA,
          successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31  dicembre
          2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto
          a quanto disposto dal comma 4-bis  e  non  sono  tenuti  al
          pagamento delle ulteriori  rate  in  eccesso.  Le  garanzie
          prestate  ai  sensi  del  comma  1  sono  restituite  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
              4-quater. I  produttori  che  non  hanno  aderito  alla
          rateizzazione di cui al comma 1 e hanno gia' provveduto  al
          versamento    integrale    dell'importo    del     prelievo
          supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore
          rispetto  a  quanto  disposto  dal  comma  4-bis,  ricevono
          dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed  entro  il
          31 dicembre 2016, la  restituzione  di  quanto  versato  in
          eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis. 
              4-quinquies. I produttori che non  hanno  aderito  alla
          rateizzazione di  cui  al  comma  1  e  non  hanno  versato
          l'importo  del  prelievo  supplementare  loro  imputato,  o
          comunque hanno versato  un  importo  inferiore  rispetto  a
          quanto disposto dal comma 4-bis,  versano  all'AGEA  quanto
          dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte  che
          non rispettano il termine di versamento del 1° ottobre 2016
          di  cui  al  primo  periodo  sono  soggetti  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          euro 1.000 a euro 15.000. 
              4-sexies. L'AGEA ridetermina  gli  importi  dovuti  dai
          produttori di latte ai sensi del comma 4-bis,  individuando
          quelli a cui spettano le restituzioni  previste  dai  commi
          4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al  versamento  del
          dovuto  ai  sensi  del  comma   4-quinquies,   e   ne   da'
          comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per
          i conseguenti adempimenti»; 
              b)  al  comma  5,  le  parole:  «,  per  effetto  della
          rateizzazione di cui al presente articolo,» sono soppresse; 
              c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
              "6. Il fondo di rotazione  di  cui  al  comma  5  viene
          reintegrato  dall'AGEA  delle  anticipazioni  effettuate  a
          valere sulle risorse derivanti dai versamenti del  prelievo
          supplementare effettuati dai produttori e  non  oggetto  di
          restituzione". 
              7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi
          del  sistema  informativo  agricolo  nazionale  (SIAN)   in
          conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote
          latte, l'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)
          provvede  alla  gestione  e  allo  sviluppo   del   sistema
          informativo attraverso la societa' di cui all'articolo  14,
          comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
          sino  all'espletamento  da  parte  di  CONSIP   Spa   della
          procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma
          6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 5  della  legge
          16 aprile  1987,  n.  183  (Coordinamento  delle  politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari): 
              «Art. 5. (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi  dell'articolo
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare; 
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.». 
              - Il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  2016/1613  della
          Commissione, dell'8 settembre 2016  che  prevede  un  aiuto
          eccezionale di adattamento per i produttori di latte e  gli
          allevatori di altri settori zootecnici e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 9 settembre 2016, n. L 242. 
              - Il decreto del Ministro delle  politiche  agricole  e
          forestali 22  giugno  2004,  n.  182  recante  «Regolamento
          recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al  mercato
          dei capitali alle imprese agricole  ed  agroalimentari»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2004, n. 170. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  66
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2003): 
              «Art. 66. (Sostegno della  filiera  agroalimentare).  -
          (Omissis). 
              3. Al fine  di  facilitare  l'accesso  al  mercato  dei
          capitali da parte delle imprese agricole e  agroalimentari,
          con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,   e'   istituito   un   regime   di   aiuti
          conformemente  a   quanto   disposto   dagli   orientamenti
          comunitari in materia di  aiuti  di  Stato  in  agricoltura
          nonche'  dalla  comunicazione   della   Commissione   delle
          Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante
          aiuti di Stato e  capitale  di  rischio,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  C/235  del  21
          agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2003, 2004 e 2005.». 
              - Il decreto-legge 11 novembre  2016,  n.  205  recante
          «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei
          territori interessati dagli eventi  sismici  del  2016»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  2016,  n.
          264. 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  recante
          «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro»  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.