Art. 22 
 
                        Promozione turistica 
 
  1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al
fine di sostenere la ripresa delle attivita' economiche nei territori
colpiti dagli eventi sismici (( di cui all'articolo 1 )),  predispone
in accordo con ENIT - Agenzia nazionale  del  turismo  entro  novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  un
programma per la promozione e il rilancio del  turismo  nei  medesimi
territori. 
  2. Il programma di cui al comma 1  e'  realizzato  a  valere  sulle
risorse disponibili a legislazione vigente  sul  bilancio  di  ENIT -
Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo  di  2  milioni  di
euro per l'anno 2017.