Art. 25 
 
                   Rilancio del sistema produttivo 
 
  1. Per garantire ai territori dei Comuni  di  cui  all'articolo  1,
percorsi di sviluppo economico  sostenibile  e  per  sostenere  nuovi
investimenti  produttivi,  anche   attraverso   l'attrazione   e   la
realizzazione  di  progetti  imprenditoriali   di   nuovi   impianti,
ampliamento di impianti  esistenti  e  riconversione  produttiva,  si
prevede  l'applicazione,  nei  limiti  delle  risorse  effettivamente
disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge  1°  aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio
1989, n. 181,  come  disciplinato  dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto  previsto  dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno  2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di  cui
al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti,
provvede a riconoscere i Comuni (( di cui agli  allegati  1  e  2  ))
quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.  120  recante
          «Misure  di  sostegno   e   di   reindustrializzazione   in
          attuazione del piano di risanamento  della  siderurgia»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77  e
          convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo
          comma, L. 15 maggio 1989, n.  181  (Gazzetta  Ufficiale  23
          maggio 1989, n. 118). 
              - Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
          17 giugno 2014  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del  trattato  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 27  del  citato
          decreto-legge n. 83 del 2012: 
              «Art. 27. (Riordino  della  disciplina  in  materia  di
          riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree  di
          crisi  industriale  complessa).  -  1.  Nel  quadro   della
          strategia europea per la crescita, al fine di sostenere  la
          competitivita'   del    sistema    produttivo    nazionale,
          l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la  salvaguardia
          dei livelli occupazionali nei casi di situazioni  di  crisi
          industriali  complesse  con  impatto  significativo   sulla
          politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
          economico    adotta    Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione  industriale.  Sono  situazioni  di  crisi
          industriale complessa, quelle  riconosciute  dal  Ministero
          dello sviluppo economico anche a seguito di  istanza  della
          regione interessata, che,  riguardano  specifici  territori
          soggetti a recessione economica e perdita occupazionale  di
          rilevanza nazionale derivante da: 
              una crisi di una o  piu'  imprese  di  grande  o  media
          dimensione con effetti sull'indotto; 
              una grave crisi di uno  specifico  settore  industriale
          con elevata specializzazione nel territorio. 
              2. I Progetti di  cui  al  comma  1  promuovono,  anche
          mediante cofinanziamento  regionale  e  con  l'utilizzo  di
          tutti i regimi d'aiuto  disponibili  per  cui  ricorrano  i
          presupposti,  investimenti  produttivi  anche  a  carattere
          innovativo, la riqualificazione delle aree interessate,  la
          formazione del capitale umano,  la  riconversione  di  aree
          industriali   dismesse,   il    recupero    ambientale    e
          l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
          infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. 
              Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
          5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181,  come  esteso
          dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  si
          applica   anche   per   l'attuazione   dei   progetti    di
          riconversione e riqualificazione industriale. 
              3.  Per  assicurare  l'efficacia  e  la   tempestivita'
          dell'iniziativa,   i   Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione   industriale   sono   adottati   mediante
          appositi  accordi  di  programma   che   disciplinano   gli
          interventi agevolativi, l'attivita' integrata e  coordinata
          di amministrazioni centrali, regioni,  enti  locali  e  dei
          soggetti pubblici e privati,  le  modalita'  di  esecuzione
          degli interventi e la verifica dello stato di attuazione  e
          del rispetto delle  condizioni  fissate.  Le  opere  e  gli
          impianti  compresi  nel   Progetto   di   riconversione   e
          riqualificazione industriale sono  dichiarati  di  pubblica
          utilita', urgenti ed indifferibili. 
              4. Le conferenze di servizi strumentali  all'attuazione
          del Progetto sono  indette  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
          7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa  in
          materia di interventi di bonifica e risanamento  ambientale
          dei siti contaminati. 
              5. La concessione di agevolazioni per  l'incentivazione
          degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile  1989,
          n. 120,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          maggio 1989, n. 181,  ivi  incluse  quelle  concesse  sotto
          forma   di   finanziamento   agevolato,   e'   applicabile,
          prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui  al  comma
          1, nonche' per gli interventi di cui  al  comma  8-bis,  in
          tutto il territorio nazionale, fatte  salve  le  soglie  di
          intervento stabilite dalla  disciplina  comunitaria  per  i
          singoli   territori,   nei   limiti   degli    stanziamenti
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Per la definizione e l'attuazione  degli  interventi
          del   Progetto   di   riconversione   e    riqualificazione
          industriale,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  si
          avvale  dell'Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
          investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa,  S.p.A.,  le  cui
          attivita' sono disciplinate mediante  apposita  convenzione
          con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Gli  oneri
          derivanti dalle predette convenzioni sono  posti  a  carico
          delle risorse assegnate all'apposita sezione del  fondo  di
          cui all'articolo 23, comma 2  utilizzate  per  l'attuazione
          degli accordi di  cui  al  presente  articolo,  nel  limite
          massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 
              7. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          elabora  misure  volte   a   favorire   il   ricollocamento
          professionale dei lavoratori interessati da  interventi  di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Tali  misure
          possono essere realizzate  mediante  il  coinvolgimento  di
          imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di  supporto
          alla ricollocazione, a  condizione  che  siano  autorizzate
          allo svolgimento di tale attivita' ai  sensi  dell'articolo
          4, comma 1, lettere a) ed e), del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente  comma
          possono  essere  cofinanziate  dalle  regioni,  nell'ambito
          delle rispettive azioni  di  politica  attiva  del  lavoro,
          nonche' dai fondi paritetici  interprofessionali  nazionali
          per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          decreto di natura non regolamentare, da adottare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge, disciplina le  modalita'  di  individuazione
          delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
          i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Il  Ministro
          dello sviluppo economico impartisce le opportune  direttive
          all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la  priorita'  di
          accesso agli interventi di propria competenza. 
              8-bis.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   con
          decreto di natura non regolamentare, da  adottare,  sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro 90  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, disciplina le condizioni e le  modalita'  per
          l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
          articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.
          120, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  maggio
          1989, n. 181, come  successivamente  estesi,  nei  casi  di
          situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
          individuate ai sensi del decreto di  cui  al  comma  8  che
          presentano, comunque, impatto significativo sullo  sviluppo
          dei territori interessati e sull'occupazione. 
              9.  All'attuazione  degli   interventi   previsti   dai
          Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
          relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede  a
          valere  sulle   risorse   finanziarie   individuate   dalle
          Amministrazioni  partecipanti  di  cui  al   comma   3   e,
          relativamente agli interventi agevolativi, a  valere  sulle
          risorse stanziate sugli  strumenti  agevolativi  prescelti,
          ovvero,  qualora  non  disponibili,  sul   Fondo   di   cui
          all'articolo  23,  comma  2.  Le  attivita'  del   presente
          articolo sono  svolte  dalle  amministrazioni  territoriali
          partecipanti  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              10.  Le  risorse  destinate  al   finanziamento   degli
          interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del  15
          maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
          agli impegni assunti e  per  finanziare  eventuali  domande
          oggetto di istruttoria alla data di entrata in  vigore  del
          presente   decreto-legge,   affluiscono   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate  nel  medesimo
          importo con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  richiesta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico  per  la  successiva
          assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. 
              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».