Art. 16 
 
      Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi 
 
  1. All'articolo 75, comma 7,  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti
relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo  della  garanzia  e
del suo  eventuale  rinnovo  e'  ridotto  del  30  per  cento,  anche
cumulabile con  la  riduzione  di  cui  al  primo  periodo,  per  gli
operatori  economici  in  possesso  di   registrazione   al   sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi  del  regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori  in  possesso  di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.  Nei
contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia  e
del suo  eventuale  rinnovo  e'  ridotto  del  20  per  cento,  anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo  e  secondo,  per
gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni  o  servizi
che costituiscano almeno il 50  per  cento  del  valore  dei  beni  e
servizi  oggetto  del  contratto  stesso,  del  marchio  di  qualita'
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del  regolamento
(CE) n. 66/2010 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25
novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o  forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'  ridotto  del
15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario
di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI  EN  ISO  14064-1  o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai  sensi  della
norma UNI ISO/TS 14067»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «Per fruire di tale  beneficio»
sono sostituite dalle seguenti: «Per fruire dei benefici  di  cui  al
presente comma» e le parole: «del requisito»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei relativi requisiti». 
  2. All'articolo 83 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
  «e-bis) il possesso di un marchio di qualita' ecologica dell'Unione
europea (Ecolabel UE) in relazione ai  beni  o  servizi  oggetto  del
contratto, in misura pari o superiore al  30  per  cento  del  valore
delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso»; 
      2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, avuto anche  riguardo  ai  consumi  di  energia  e  delle  risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi  complessivi,  inclusi
quelli  esterni  e  di  mitigazione  degli  impatti  dei  cambiamenti
climatici, riferiti all'intero  ciclo  di  vita  dell'opera,  bene  o
servizio, con l'obiettivo strategico di un uso piu' efficiente  delle
risorse  e  di  un'economia  circolare  che   promuova   ambiente   e
occupazione»; 
      3) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
  «f-bis) la compensazione delle emissioni di gas  ad  effetto  serra
associate alle attivita'  dell'azienda  calcolate  secondo  i  metodi
stabiliti  in  base  alla  raccomandazione   n.   2013/179/UE   della
Commissione, del 9  aprile  2013,  relativa  all'uso  di  metodologie
comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel  corso
del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni»; 
    b) al comma 2 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di  cui  al
comma 1, lettera f), indica i dati che devono  essere  forniti  dagli
offerenti e il metodo che l'amministrazione  aggiudicatrice  utilizza
per  valutare  i  costi  del  ciclo  di  vita,  inclusa  la  fase  di
smaltimento e di recupero, sulla base di  tali  dati.  Il  metodo  di
valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni: 
  a)  si  basa  su  criteri   oggettivamente   verificabili   e   non
discriminatori; 
  b) e' accessibile a tutti i concorrenti; 
  c) si basa su dati  che  possono  essere  forniti  dagli  operatori
economici con un ragionevole sforzo». 
 
          Note all'art. 16: 
              Si riporta il testo degli articoli 75 e 83  del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e  successive  modificazioni,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              "Art.  75.  Garanzie  a  corredo  dell'offerta.  -   1.
          L'offerta e' corredata da una garanzia,  pari  al  due  per
          cento del prezzo base indicato  nel  bando  o  nell'invito,
          sotto  forma  di  cauzione  o  di  fideiussione,  a  scelta
          dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in
          forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della
          garanzia e' fissato nel bando o  nell'invito  nella  misura
          massima del 2 per cento del prezzo base. 
              2.  La  cauzione  puo'  essere  costituita,  a   scelta
          dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
          garantiti dallo Stato al corso  del  giorno  del  deposito,
          presso una sezione di tesoreria  provinciale  o  presso  le
          aziende  autorizzate,  a   titolo   di   pegno   a   favore
          dell'amministrazione aggiudicatrice. 
              3.  La  fideiussione,  a  scelta  dell'offerente,  puo'
          essere  bancaria  o   assicurativa   o   rilasciata   dagli
          intermediari iscritti nell'albo di  cui  all'art.  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
          in via esclusiva o  prevalente  attivita'  di  rilascio  di
          garanzie e che sono sottoposti  a  revisione  contabile  da
          parte di  una  societa'  di  revisione  iscritta  nell'albo
          previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58. 
              4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
          al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
          principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
          comma 2, del codice civile,  nonche'  l'operativita'  della
          garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,   a   semplice
          richiesta scritta della stazione appaltante. 
              5.  La  garanzia  deve  avere  validita'   per   almeno
          centottanta   giorni   dalla    data    di    presentazione
          dell'offerta. Il bando o l'invito  possono  richiedere  una
          garanzia con termine di validita'  maggiore  o  minore,  in
          relazione  alla  durata  presumibile  del  procedimento,  e
          possono altresi' prescrivere che  l'offerta  sia  corredata
          dall'impegno del garante a rinnovare la  garanzia,  per  la
          durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della
          sua scadenza non sia ancora  intervenuta  l'aggiudicazione,
          su richiesta della  stazione  appaltante  nel  corso  della
          procedura. 
              6. La garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del
          contratto per  fatto  dell'affidatario,  ed  e'  svincolata
          automaticamente  al  momento   della   sottoscrizione   del
          contratto medesimo. 
              7.  L'importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale
          rinnovo,  e'  ridotto  del  cinquanta  per  cento  per  gli
          operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione del sistema di qualita' conforme alle  norme
          europee  della  serie  UNI  CEI  ISO  9000.  Nei  contratti
          relativi a lavori, servizi  o  forniture,  l'importo  della
          garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30  per
          cento, anche cumulabile con la riduzione di  cui  al  primo
          periodo,  per  gli  operatori  economici  in  possesso   di
          registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
          (EMAS), ai sensi del  regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o
          del  20  per  cento  per  gli  operatori  in  possesso   di
          certificazione ambientale ai sensi della norma UNI  EN  ISO
          14001.  Nei  contratti  relativi  a  servizi  o  forniture,
          l'importo della garanzia e del  suo  eventuale  rinnovo  e'
          ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione
          di cui ai  periodi  primo  e  secondo,  per  gli  operatori
          economici in possesso, in relazione ai beni o  servizi  che
          costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni  e
          servizi  oggetto  del  contratto  stesso,  del  marchio  di
          qualita' ecologica dell'Unione  europea  (Ecolabel  UE)  ai
          sensi  del  regolamento  (CE)  n.  66/2010  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2009.   Nei
          contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo
          della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'  ridotto  del
          15 per cento per gli operatori economici che sviluppano  un
          inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI
          EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica  (carbon  footprint)
          di prodotto ai sensi della norma UNI  ISO/  TS  14067.  Per
          fruire dei benefici di cui al presente  comma,  l'operatore
          economico segnala, in sede  di  offerta,  il  possesso  dei
          relativi requisiti, e  lo  documenta  nei  modi  prescritti
          dalle norme vigenti. 
              8.  L'offerta  e'  altresi'  corredata,   a   pena   di
          esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare  la
          garanzia fideiussoria per l'esecuzione  del  contratto,  di
          cui   all'art.   113,   qualora   l'offerente    risultasse
          affidatario. 
              9. La stazione appaltante, nell'atto con  cui  comunica
          l'aggiudicazione    ai    non    aggiudicatari,    provvede
          contestualmente, nei loro confronti,  allo  svincolo  della
          garanzia di cui al  comma  1,  tempestivamente  e  comunque
          entro  un   termine   non   superiore   a   trenta   giorni
          dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
          termine di validita' della garanzia." 
              "Art. 83.  Criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa. - 1. Quando il contratto e'  affidato  con  il
          criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  il
          bando  di  gara  stabilisce  i   criteri   di   valutazione
          dell'offerta, pertinenti alla natura,  all'oggetto  e  alle
          caratteristiche   del   contratto,    quali,    a    titolo
          esemplificativo: 
              a) il prezzo; 
              b) la qualita'; 
              c) il pregio tecnico; 
              d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 
              e) le caratteristiche ambientali e il contenimento  dei
          consumi energetici e delle risorse  ambientali  dell'opera,
          del servizio o del prodotto,  anche  con  riferimento  alle
          specifiche  tecniche   premianti   previste   dai   criteri
          ambientali minimi di cui ai  decreti  attuativi  del  Piano
          d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
          settore della pubblica amministrazione, adottati  ai  sensi
          del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e  successive
          modificazioni; 
              e-bis) il possesso di un marchio di qualita'  ecologica
          dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione  ai  beni  o
          servizi oggetto del contratto, in misura pari  o  superiore
          al 30 per cento del valore delle  forniture  o  prestazioni
          oggetto del contratto stesso; 
              f) il costo  di  utilizzazione  e  manutenzione,  avuto
          anche riguardo  ai  consumi  di  energia  e  delle  risorse
          naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi,
          inclusi quelli esterni e di mitigazione degli  impatti  dei
          cambiamenti climatici, riferiti all'intero  ciclo  di  vita
          dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico  di
          un uso piu'  efficiente  delle  risorse  e  di  un'economia
          circolare che promuova ambiente e occupazione ; 
              f-bis) la  compensazione  delle  emissioni  di  gas  ad
          effetto  serra  associate   alle   attivita'   dell'azienda
          calcolate  secondo  i  metodi  stabiliti   in   base   alla
          raccomandazione n. 2013/179/UE  della  Commissione,  del  9
          aprile 2013, relativa all'uso  di  metodologie  comuni  per
          misurare e comunicare le prestazioni ambientali  nel  corso
          del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; 
              g) la redditivita'; 
              h) il servizio successivo alla vendita; 
              i) l'assistenza tecnica; 
              l) la data di consegna ovvero il termine di consegna  o
          di esecuzione; 
              m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; 
              n)  la  sicurezza  di  approvvigionamento  e  l'origine
          produttiva; 
              o) in caso  di  concessioni,  altresi'  la  durata  del
          contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri
          di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 
              2.  Il  bando  di  gara  ovvero,  in  caso  di  dialogo
          competitivo, il bando o il documento descrittivo,  elencano
          i  criteri  di  valutazione  e  precisano  la  ponderazione
          relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante  una
          soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui
          lo scarto tra il punteggio della soglia  e  quello  massimo
          relativo all'elemento  cui  si  riferisce  la  soglia  deve
          essere appropriato. Il bando, nel caso  di  previsione  del
          criterio di valutazione di cui  al  comma  1,  lettera  f),
          indica i dati che devono essere forniti dagli  offerenti  e
          il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per
          valutare i costi del ciclo di  vita,  inclusa  la  fase  di
          smaltimento e di recupero, sulla  base  di  tali  dati.  Il
          metodo di valutazione di tali costi  rispetta  le  seguenti
          condizioni: 
              a) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non
          discriminatori; 
              b) e' accessibile a tutti i concorrenti; 
              c) si basa su dati che  possono  essere  forniti  dagli
          operatori economici con un ragionevole sforzo; 
              3.  Le  stazioni  appaltanti,   quando   ritengono   la
          ponderazione di cui al  comma  2  impossibile  per  ragioni
          dimostrabili, indicano nel bando di gara e  nel  capitolato
          d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
          documento descrittivo, l'ordine decrescente  di  importanza
          dei criteri. 
              4.  Il  bando  per  ciascun  criterio  di   valutazione
          prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i  sub
          - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione  appaltante  non
          sia   in   grado   di   stabilirli   tramite   la   propria
          organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti  con
          il decreto o la determina a contrarre,  affidando  ad  essi
          l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi  e  le
          relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di
          gara. 
              5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il
          punteggio a  ciascun  elemento  dell'offerta,  le  stazioni
          appaltanti utilizzano metodologie  tali  da  consentire  di
          individuare  con  un  unico   parametro   numerico   finale
          l'offerta  piu'   vantaggiosa.   Dette   metodologie   sono
          stabilite  dal  regolamento,  distintamente   per   lavori,
          servizi  e  forniture  e,  ove   occorra,   con   modalita'
          semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i
          servizi, tiene conto di quanto stabilito  dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 1999, n. 117
          e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  18
          novembre  2005,  in  quanto  compatibili  con  il  presente
          codice."