Art. 17 
 
Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS  ed  Ecolabel
                                 UE 
 
  1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni  e  finanziamenti
in  materia  ambientale,   nella   formulazione   delle   graduatorie
costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione  al
sistema comunitario di ecogestione  e  audit  (EMAS),  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009,  da  parte  delle  organizzazioni  pubbliche  e
private interessate; il possesso di certificazione UNI EN  ISO  14001
emessa da un organismo di certificazione  accreditato  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 9 luglio 2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del
marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea  (Ecolabel  UE)  ai
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO
50001, relativa ad un sistema  di  gestione  razionale  dell'energia,
emessa da un organismo di certificazione  accreditato  ai  sensi  del
citato regolamento (CE) n. 765/2008.