Art. 22 
 
Modifica all'articolo 9 del nuovo  testo  della  legge  generale  sui
  libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499,  in
  materia di diritti edificatori 
 
  1. All'articolo 9 del nuovo testo della legge  generale  sui  libri
fondiari, allegato  al  regio  decreto  28  marzo  1929,  n.  499,  e
successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «le  servitu',»   sono
inserite le seguenti: «i  diritti  edificatori  di  cui  all'articolo
2643, numero 2-bis), del codice civile,». 
 
          Note all'art. 22: 
              Si riporta il testo dell'art. 9, del nuovo testo  della
          legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto
          28 marzo 1929,  n.  499,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  9.  -  Nel  libro   fondiario   possono   essere
          intavolati o prenotati, in quanto  si  riferiscono  a  beni
          immobili, solamente il diritto di proprieta', le  servitu',
          i diritti edificatori di cui all'art. 2643, numero  2-bis),
          del codice civile, il diritto di  usufrutto,  salvo  quello
          previsto al successivo art. 20, lettera a),  i  diritti  di
          uso,  di  abitazione,  di  enfiteusi,  di  superficie,   di
          ipoteca, i privilegi, per i quali leggi speciali richiedano
          l'iscrizione nei registri immobiliari, e gli oneri reali."