Art. 19 
 
                 Vendite a distanza transfrontaliere 
                       di prodotti del tabacco 
 
  1. E' vietata la vendita a distanza transfrontaliera  dei  prodotti
del tabacco ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. 
  2. Nel testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, all'articolo 10-bis, al primo comma,  e'  aggiunto  in  fine  il
seguente periodo: «Gli acquisti dei tabacchi lavorati, effettuati  ai
sensi del presente comma, avvengono con modalita' diverse  da  quelle
della vendita a distanza transfrontaliera di cui alla  direttiva  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del   3   aprile   2014,   n.
2014/40/UE.». 
 
          Note all'art. 19: 
              Il testo dell'art. 10-bis del  decreto  legislativo  26
          ottobre  1995,  n.  504  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi  e  relative  sanzioni  penali  e  amministrative),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29  novembre  1995,
          n. 279, S.O. cosi' come  modificato  dal  presente  decreto
          cosi' recita: 
              «Art.  10-bis   (Altre   disposizioni   relative   alla
          circolazione di prodotti gia'  immessi  in  consumo  in  un
          altro Stato membro). - 1. I prodotti gia'  assoggettati  ad
          accisa in un altro Stato membro, che siano stati acquistati
          da un soggetto stabilito nel territorio  dello  Stato,  che
          sia privato  ovvero  che,  pur  esercitando  una  attivita'
          economica, agisca in qualita' di  privato,  e  siano  stati
          spediti  o   trasportati   nel   territorio   dello   Stato
          direttamente o  indirettamente  dal  venditore  o  per  suo
          conto, sono soggetti ad accisa nel territorio dello  Stato.
          Gli acquisti dei tabacchi lavorati, effettuati ai sensi del
          presente comma, avvengono con modalita' diverse  da  quelle
          della vendita  a  distanza  transfrontaliera  di  cui  alla
          direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  3
          aprile 2014, n. 2014/40/UE. 
              2. Per i prodotti  di  cui  al  comma  1,  il  debitore
          dell'accisa e'  il  rappresentante  fiscale  designato  dal
          venditore,  avente  sede  nel  territorio  dello  Stato   e
          preventivamente      autorizzato       dall'Amministrazione
          finanziaria. 
              3. Prima della spedizione dei prodotti di cui al  comma
          1, il rappresentante fiscale di cui al comma 2 fornisce una
          garanzia per il pagamento dell'accisa sui medesimi prodotti
          presso    l'Ufficio     competente     dell'Amministrazione
          finanziaria. Il medesimo rappresentante fiscale  e'  tenuto
          altresi' a pagare  l'accisa  dovuta  secondo  le  modalita'
          vigenti entro  il  primo  giorno  lavorativo  successivo  a
          quello di arrivo dei prodotti al destinatario e tenere  una
          contabilita' delle forniture effettuate. Il  rappresentante
          fiscale deve sottoporsi a  qualsiasi  controllo  inteso  ad
          accertare il corretto pagamento dell'accisa. 
              4. Per gli acquisti di tabacchi lavorati effettuati  ai
          sensi del presente  articolo,  il  rappresentante  fiscale,
          fermi restando gli adempimenti di cui al comma 3, e' tenuto
          a dare comunicazione delle  spedizioni,  prima  dell'arrivo
          della merce, all'Amministrazione autonoma dei  Monopoli  di
          Stato. Il contenuto e le modalita'  di  tali  comunicazioni
          sono   stabilite   con   determinazione    del    Direttore
          dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. 
              5. Le procedure per l'autorizzazione di cui al comma  2
          e le modalita' per la prestazione della garanzia e  per  la
          tenuta della contabilita' di cui al comma 3 sono stabilite,
          in relazione alle rispettive competenze,  con  decreto  del
          Direttore dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
          Dogane. 6. I tabacchi  lavorati  acquistati  ai  sensi  del
          comma 1 devono essere iscritti nelle tariffe di vendita  di
          cui  all'art.   39-quater,   rispettare   le   disposizioni
          nazionali in materia di  condizionamento  ed  etichettatura
          dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto  legislativo
          24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti  del  contrassegno
          di  legittimazione  di  cui  all'art.   39-duodecies.   Con
          provvedimento del Direttore  dell'Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato sono  stabiliti,  relativamente  agli
          acquisiti di tabacchi  lavorati  effettuati  ai  sensi  del
          presente articolo, i requisiti soggettivi richiesti ai fini
          del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2  nonche'
          le modalita' per l'acquisto e le modalita' per la  consegna
          in conformita' a quanto previsto dalla  legge  22  dicembre
          1957, n. 1293, al  fine  di  garantire  l'osservanza  della
          specifica normativa nazionale di distribuzione. 
              7. Per i  prodotti  gia'  assoggettati  ad  accisa  nel
          territorio dello Stato, acquistati da un soggetto stabilito
          in un altro Stato membro, che sia privato ovvero  che,  pur
          esercitando una attivita' economica, agisca in qualita'  di
          privato,   spediti   o    trasportati,    direttamente    o
          indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto  nel
          medesimo Stato membro, l'accisa pagata nel territorio dello
          Stato e' rimborsata ai sensi  dell'art.  14,  comma  3,  su
          richiesta del  venditore,  a  condizione  che  quest'ultimo
          fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri  di
          avere ottemperato, anche tramite il proprio  rappresentante
          fiscale, nello Stato membro di destinazione  dei  prodotti,
          alle procedure di cui al comma 3.».