Art. 17 
 
Disposizioni in materia di  gestione  collettiva  del  risparmio  per
                  favorire il credito alle imprese 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) All'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo le parole:  «inclusi
quelli erogati» sono inserite le seguenti: «, a  favore  di  soggetti
diversi da consumatori,»; 
    b) Nella Parte II, Titolo III, dopo il Capo II-quater e' inserito
il seguente: 
 
                         «Capo II-quinquies 
                           Oicr di credito 
 
                             Art. 46-bis 
       Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani 
 
    1. I FIA italiani possono investire  in  crediti,  a  valere  sul
proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori,  nel
rispetto  delle  norme  del  presente  decreto   e   delle   relative
disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e
39. 
 
                             Art. 46-ter 
     Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia 
 
    1. I FIA UE possono investire in crediti, a  valere  sul  proprio
patrimonio, a favore di soggetti diversi da  consumatori,  in  Italia
nel rispetto delle seguenti condizioni: 
      a) il FIA UE e'  autorizzato  dall'autorita'  competente  dello
stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati
a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine; 
      b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello
stesso,  in  particolare  per  quanto  riguarda   le   modalita'   di
partecipazione, e' analogo a quello dei FIA italiani che investono in
crediti; 
      c) le norme del paese  d'origine  del  FIA  UE  in  materia  di
contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva
finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani
che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme  italiane
puo' essere verificata con riferimento anche alle  sole  disposizioni
statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione  che  l'autorita'
competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza. 
    2. I gestori che gestiscono FIA UE  che  intendono  investire  in
crediti a valere sul proprio patrimonio  in  Italia  comunicano  tale
intenzione alla Banca d'Italia.  Il  FIA  UE  non  puo'  iniziare  ad
operare   prima   che   siano   trascorsi   sessanta   giorni   dalla
comunicazione,  entro  i  quali  la  Banca  d'Italia   puo'   vietare
l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia. 
    3. Ai gestori si applica l'articolo 8, comma 1. La Banca d'Italia
puo' prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al  comma  1  alla
centrale dei rischi e puo' prevedere altresi' che  la  partecipazione
avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo  di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385. 
    4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai  FIA  UE
sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni  altra  materia
non espressamente regolata dal presente articolo. 
    5. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente
articolo. 
 
                           Art. 46-quater 
                   Altre disposizioni applicabili 
 
    1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA  italiani  e  FIA
UE, a valere sul proprio patrimonio,  si  applicano  le  disposizioni
sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con  i
clienti  di  cui  al  Titolo  VI,  Capi  I  e  III,  con   esclusione
dell'articolo   128-bis,   e   le   disposizioni    sulle    sanzioni
amministrative di cui al Titolo  VIII,  Capi  V  e  VI,  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 23, comma 4 del presente decreto. 
    2.  Al  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalle   disposizioni
indicate al comma 1 e' tenuto il gestore del FIA. ». 
  2. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  prima  delle  parole:  «La
ritenuta di cui  al  comma  5»  sono  inserite  le  seguenti:  «Ferme
restando  le  disposizioni  in  tema  di  riserva  di  attivita'  per
l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».