Art. 30 
 
 
(Principi  per  l'aggiudicazione  e   l'esecuzione   di   appalti   e
                            concessioni) 
 
  1. L'affidamento  e  l'esecuzione  di  appalti  di  opere,  lavori,
servizi, forniture  e  concessioni,  ai  sensi  del  presente  codice
garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei
principi di economicita',  efficacia,  tempestivita'  e  correttezza.
Nell'affidamento degli  appalti  e  delle  concessioni,  le  stazioni
appaltanti rispettano, altresi', i principi  di  libera  concorrenza,
non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalita',   nonche'   di
pubblicita'  con  le  modalita'  indicate  nel  presente  codice.  Il
principio di economicita' puo' essere subordinato, nei limiti in  cui
e' espressamente  consentito  dalle  norme  vigenti  e  dal  presente
codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze  sociali,
nonche' alla  tutela  della  salute,  dell'ambiente,  del  patrimonio
culturale e alla promozione dello  sviluppo  sostenibile,  anche  dal
punto di vista energetico. 
  2. Le stazioni  appaltanti  non  possono  limitare  in  alcun  modo
artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare
indebitamente  taluni  operatori  economici  o,  nelle  procedure  di
aggiudicazione delle  concessioni,  compresa  la  stima  del  valore,
taluni lavori, forniture o servizi. 
  3. Nell'esecuzione  di  appalti  pubblici  e  di  concessioni,  gli
operatori economici rispettano gli obblighi  in  materia  ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea  e  nazionale,
dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell'allegato X. 
  4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici  e
concessioni  e'  applicato  il  contratto  collettivo   nazionale   e
territoriale in vigore per il settore e per la zona  nella  quale  si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato  dalle  associazioni  dei
datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul  piano  nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di
applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l'attivita'   oggetto
dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente. 
  5. In caso di inadempienza contributiva  risultante  dal  documento
unico di regolarita' contributiva  relativo  a  personale  dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di
subappalti   e   cottimi   di   cui   all'articolo   105,   impiegato
nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante  trattiene  dal
certificato di pagamento  l'importo  corrispondente  all'inadempienza
per il  successivo  versamento  diretto  agli  enti  previdenziali  e
assicurativi, compresa, nei  lavori,  la  cassa  edile.  Sull'importo
netto progressivo delle prestazioni e'  operata  una  ritenuta  dello
0,50 per cento; le ritenute possono  essere  svincolate  soltanto  in
sede di liquidazione  finale,  dopo  l'approvazione  da  parte  della
stazione appaltante del certificato di  collaudo  o  di  verifica  di
conformita', previo  rilascio  del  documento  unico  di  regolarita'
contributiva. 
  6. In caso di ritardo nel pagamento delle  retribuzioni  dovute  al
personale di cui al comma 5, il responsabile unico  del  procedimento
invita per  iscritto  il  soggetto  inadempiente,  ed  in  ogni  caso
l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.  Ove
non sia stata contestata formalmente e  motivatamente  la  fondatezza
della  richiesta  entro  il  termine  sopra  assegnato,  la  stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori  le
retribuzioni arretrate, detraendo il  relativo  importo  dalle  somme
dovute all'affidatario del contratto ovvero  dalle  somme  dovute  al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi dell'articolo 105. 
  7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da  non
escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese. 
  8. Per quanto non espressamente  previsto  nel  presente  codice  e
negli atti attuativi, alle procedure  di  affidamento  e  alle  altre
attivita'  amministrative  in  materia  di  contratti   pubblici   si
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.  241,
alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano  le
disposizioni del codice civile. 
 
          Note all'art. 30 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi ) e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.