Art. 13 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 6, 3, comma 8 e  7,
pari complessivamente a 4,3 milioni di euro per l'anno  2016,  a  3,6
milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di  euro  per  l'anno
2018,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a  3,7  milioni  di
euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo  al  Ministero  della
giustizia e, quanto a 0,6 milioni di euro  per  l'anno  2016,  a  3,6
milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di  euro  per  l'anno
2018, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.