Art. 16 
 
            Attestazione dell'assolvimento degli obblighi 
                     del produttore dei rifiuti 
 
  1. Ai soggetti che aderiscono al sistema al fine  di  attestare  il
completo assolvimento degli obblighi di cui al  presente  decreto  da
parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI  invia  alla  casella  di
posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione  di
accettazione  dei  rifiuti  da  parte  dell'impianto  di  recupero  o
smaltimento situato nel territorio  nazionale.  In  caso  di  mancato
ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi
al conferimento dei  rifiuti  al  trasportatore,  il  produttore  dei
rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di  cui  al
presente decreto, e' tenuto a dare immediata comunicazione  di  detta
circostanza al SISTRI all'indirizzo di posta elettronica indicato nel
portale medesimo ed alla Provincia territorialmente competente. 
  2. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite  le
procedure da applicare nel caso di produttori  che  non  sono  tenuti
alla compilazione telematica delle schede SISTRI.