Art. 16 Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore dei rifiuti 1. Ai soggetti che aderiscono al sistema al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. In caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, e' tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI all'indirizzo di posta elettronica indicato nel portale medesimo ed alla Provincia territorialmente competente. 2. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite le procedure da applicare nel caso di produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica delle schede SISTRI.