Art. 16
Attestazione dell'assolvimento degli obblighi
del produttore dei rifiuti
1. Ai soggetti che aderiscono al sistema al fine di attestare il
completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da
parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia alla casella di
posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di
accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o
smaltimento situato nel territorio nazionale. In caso di mancato
ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi
al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei
rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al
presente decreto, e' tenuto a dare immediata comunicazione di detta
circostanza al SISTRI all'indirizzo di posta elettronica indicato nel
portale medesimo ed alla Provincia territorialmente competente.
2. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite le
procedure da applicare nel caso di produttori che non sono tenuti
alla compilazione telematica delle schede SISTRI.