Art. 17
Procedure per le comunicazioni da effettuare al SISTRI
1. Sul portale informativo SISTRI, nel sito www.sistri.it e'
attivata un'apposita sezione dedicata per tutte le comunicazioni da
inviare al SISTRI e sono indicati i riferimenti del call-center
gratuito.
2. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o
cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio
l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti
giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, ivi
incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di
un'unita' locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma
scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non
oltre le 72 ore dalla data di comunicazione dell'evento al Registro
delle imprese e provvedere alla restituzione dei dispositivi dopo
aver assolto a tutti gli obblighi di legge, con le modalita' indicate
nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, in tutti i casi in cui
si verifichino cambiamenti nella titolarita' dell'azienda o del ramo
d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le quali
e' obbligatorio l'uso dei dispositivi USB e, ove presenti, dei
dispositivi USB per l'interoperabilita', gli operatori subentranti
nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di
evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle attivita'
interessate, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia,
devono inviare al SISTRI la documentazione che attesti le suddette
variazioni ed effettuare la modifica dell'intestazione dei
dispositivi USB e, ove presenti, dei dispositivi USB per
l'interoperabilita' rilasciati al precedente operatore, con le
modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
4. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede
di iscrizione, gli operatori provvedono, successivamente alla
comunicazione della modifica al Registro delle imprese eventualmente
dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione
anagrafica sul portale SISTRI in area autenticata.
5. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti
dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva
variazione e quelli risultanti dal Registro delle imprese, il SISTRI
richiede all'operatore, a seguito di proprie verifiche, di asseverare
i dati comunicati.
6. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui al presente
articolo, nonche' le variazioni relative ai veicoli a motore, sono
comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale
dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al
rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di
cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la
restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di
installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi
black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato nazionale
dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore
di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi dovuti.
7. Le modalita' per effettuare le comunicazioni di cui al presente
articolo sono definite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.