Art. 17 Procedure per le comunicazioni da effettuare al SISTRI 1. Sul portale informativo SISTRI, nel sito www.sistri.it e' attivata un'apposita sezione dedicata per tutte le comunicazioni da inviare al SISTRI e sono indicati i riferimenti del call-center gratuito. 2. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unita' locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione dell'evento al Registro delle imprese e provvedere alla restituzione dei dispositivi dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, con le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le quali e' obbligatorio l'uso dei dispositivi USB e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita', gli operatori subentranti nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle attivita' interessate, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, devono inviare al SISTRI la documentazione che attesti le suddette variazioni ed effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita' rilasciati al precedente operatore, con le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1. 4. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, gli operatori provvedono, successivamente alla comunicazione della modifica al Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica sul portale SISTRI in area autenticata. 5. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva variazione e quelli risultanti dal Registro delle imprese, il SISTRI richiede all'operatore, a seguito di proprie verifiche, di asseverare i dati comunicati. 6. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui al presente articolo, nonche' le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi dovuti. 7. Le modalita' per effettuare le comunicazioni di cui al presente articolo sono definite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.