Art. 17 
 
       Procedure per le comunicazioni da effettuare al SISTRI 
 
  1. Sul  portale  informativo  SISTRI,  nel  sito  www.sistri.it  e'
attivata un'apposita sezione dedicata per tutte le  comunicazioni  da
inviare al SISTRI e  sono  indicati  i  riferimenti  del  call-center
gratuito. 
  2. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione  o
cessazione  dell'attivita'  per  il  cui  esercizio  e'  obbligatorio
l'utilizzo  dei  dispositivi,  ovvero  di  estinzione  dei   soggetti
giuridici ai  quali  tali  dispositivi  sono  stati  consegnati,  ivi
incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso  di  chiusura  di
un'unita' locale, gli operatori iscritti devono comunicare  in  forma
scritta al SISTRI il verificarsi di  uno  dei  predetti  eventi,  non
oltre le 72 ore dalla data di comunicazione dell'evento  al  Registro
delle imprese e provvedere alla  restituzione  dei  dispositivi  dopo
aver assolto a tutti gli obblighi di legge, con le modalita' indicate
nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1. 
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, in tutti i casi  in  cui
si verifichino cambiamenti nella titolarita' dell'azienda o del  ramo
d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le  quali
e' obbligatorio l'uso  dei  dispositivi  USB  e,  ove  presenti,  dei
dispositivi USB per l'interoperabilita',  gli  operatori  subentranti
nella titolarita' dell'azienda o  del  ramo  d'azienda,  al  fine  di
evitare  soluzioni  di  continuita'  nell'esercizio  delle  attivita'
interessate,  prima  che  tali  cambiamenti  acquisiscano  efficacia,
devono inviare al SISTRI la documentazione che  attesti  le  suddette
variazioni  ed   effettuare   la   modifica   dell'intestazione   dei
dispositivi  USB  e,  ove   presenti,   dei   dispositivi   USB   per
l'interoperabilita'  rilasciati  al  precedente  operatore,  con   le
modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1. 
  4. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede
di  iscrizione,  gli  operatori  provvedono,   successivamente   alla
comunicazione della modifica al Registro delle imprese  eventualmente
dovuta,  ad  effettuare  le  necessarie  variazioni   della   sezione
anagrafica sul portale SISTRI in area autenticata. 
  5. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi  forniti
dall'operatore al SISTRI in sede di  prima  iscrizione  o  successiva
variazione e quelli risultanti dal Registro delle imprese, il  SISTRI
richiede all'operatore, a seguito di proprie verifiche, di asseverare
i dati comunicati. 
  6. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui al presente
articolo, nonche' le variazioni relative ai veicoli  a  motore,  sono
comunicate dal trasportatore alla  Sezione  regionale  o  provinciale
dell'Albo  nazionale  gestori  ambientali  che,  successivamente   al
rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi  di
cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per  la
restituzione  dei  dispositivi   USB   e   per   le   operazioni   di
installazione, disinstallazione e  riconfigurazione  dei  dispositivi
black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato  nazionale
dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo  per  l'operatore
di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi dovuti. 
  7. Le modalita' per effettuare le comunicazioni di cui al  presente
articolo sono definite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.