Art. 18 Disposizioni in materia di interoperabilita' 1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni oggetto del sistema SISTRI e che abbiano accreditato uno o piu' software gestionali al servizio di interoperabilita' secondo quanto disciplinato nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilita'. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attivita' soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unita' locali o unita' operative che operano attraverso il predetto software gestionale. 2. Puo' essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilita' per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilita'. 3. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unita' locali o unita' operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita' potra' essere custodito presso la sede in cui e' ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' custodito e' indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilita'. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere preventivamente comunicata al SISTRI. 4. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorita' di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito.
Note all'art. 18: - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.