Art. 18
Disposizioni in materia di interoperabilita'
1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di
tracciare le operazioni oggetto del sistema SISTRI e che abbiano
accreditato uno o piu' software gestionali al servizio di
interoperabilita' secondo quanto disciplinato nel decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e dalla relativa normativa di attuazione,
possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per
l'interoperabilita'. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' e'
abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attivita'
soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unita' locali o
unita' operative che operano attraverso il predetto software
gestionale.
2. Puo' essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilita'
per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il
servizio di interoperabilita'.
3. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito
presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software
gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unita'
locali o unita' operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita'
potra' essere custodito presso la sede in cui e' ubicato il centro
elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per
l'interoperabilita' e' custodito e' indicato in fase di
accreditamento del sistema gestionale al servizio di
interoperabilita'. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere
custodito il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere
preventivamente comunicata al SISTRI.
4. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere reso
disponibile in qualunque momento all'Autorita' di controllo che ne
faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito.
Note all'art. 18:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.