Art. 7 
 
                   Alimentazione della banca dati 
 
  1.  La  banca  dati  e'  alimentata  dagli  operatori  di   polizia
giudiziaria   incaricati   del   trattamento   dei   dati   personali
specificamente abilitati, in servizio presso i laboratori delle Forze
di polizia e il laboratorio centrale, mediante  inserimento  per  via
telematica del profilo del DNA e del relativo numero di  riferimento,
del codice ente e del codice laboratorio. Fatto salvo quanto disposto
dagli articoli 25, comma 4, 29, comma 4, 30, comma 1, lettera  a),  e
31, comma 2,  l'ulteriore  trattamento  dei  dati  e'  consentito  al
predetto personale esclusivamente per  finalita'  di  verifica  della
corrispondenza  con  la  sequenza   numerica   dell'elettroferogramma
fornita dal laboratorio. Al predetto  personale  e  al  personale  in
servizio presso la banca dati e' vietato l'accesso al sistema AFIS. 
  2. La decodifica del codice prelievo  e'  effettuata  da  personale
abilitato all'utilizzo del  sistema  AFIS,  specificamente  abilitato
alla predetta operazione, con modalita' che consentano la tracciatura
delle operazioni effettuate. Al personale abilitato all'utilizzo  del
sistema AFIS e' vietato l'accesso ai  LIMS  dei  laboratori,  nonche'
alla banca dati. 
  3.  La  decodifica  del  codice  reperto  biologico  e'  effettuata
esclusivamente da personale, in servizio presso  i  laboratori  delle
Forze di polizia, che ha inserito il profilo del DNA in  banca  dati.
Al predetto personale e' vietato l'accesso al sistema  AFIS.  Qualora
si tratti di cadaveri, resti cadaverici, consanguinei  della  persona
scomparsa  l'attivita'  di  decodifica  puo'  essere  svolta  per  la
riconducibilita' dei predetti cadaveri e resti cadaverici  a  persona
scomparsa solo a fini identificativi.