Art. 7 Alimentazione della banca dati 1. La banca dati e' alimentata dagli operatori di polizia giudiziaria incaricati del trattamento dei dati personali specificamente abilitati, in servizio presso i laboratori delle Forze di polizia e il laboratorio centrale, mediante inserimento per via telematica del profilo del DNA e del relativo numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 25, comma 4, 29, comma 4, 30, comma 1, lettera a), e 31, comma 2, l'ulteriore trattamento dei dati e' consentito al predetto personale esclusivamente per finalita' di verifica della corrispondenza con la sequenza numerica dell'elettroferogramma fornita dal laboratorio. Al predetto personale e al personale in servizio presso la banca dati e' vietato l'accesso al sistema AFIS. 2. La decodifica del codice prelievo e' effettuata da personale abilitato all'utilizzo del sistema AFIS, specificamente abilitato alla predetta operazione, con modalita' che consentano la tracciatura delle operazioni effettuate. Al personale abilitato all'utilizzo del sistema AFIS e' vietato l'accesso ai LIMS dei laboratori, nonche' alla banca dati. 3. La decodifica del codice reperto biologico e' effettuata esclusivamente da personale, in servizio presso i laboratori delle Forze di polizia, che ha inserito il profilo del DNA in banca dati. Al predetto personale e' vietato l'accesso al sistema AFIS. Qualora si tratti di cadaveri, resti cadaverici, consanguinei della persona scomparsa l'attivita' di decodifica puo' essere svolta per la riconducibilita' dei predetti cadaveri e resti cadaverici a persona scomparsa solo a fini identificativi.