Art. 8 Laboratorio centrale 1. Il trattamento dei dati raccolti nel Laboratorio centrale e' consentito agli operatori di polizia giudiziaria in servizio presso il Laboratorio centrale stesso, specificatamente abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, esclusivamente per finalita' di applicazione del presente regolamento, previa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 12, comma 2, delle legge. Al predetto personale e' vietato l'accesso al sistema AFIS.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 12 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1.