Art. 22 Autorizzazione e notifica 1. Il Ministero autorizza e notifica gli organismi di valutazione di conformita' ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del presente decreto. 2. Gli oneri relativi alle attivita' di notifica, autorizzazione, rinnovo e controllo degli organismi di valutazione della conformita', eseguite dal Ministero, sono a carico dei medesimi organismi. 3. Le spese di effettuazione delle attivita' di cui al comma 2 rientrano nelle prestazioni delle attivita' eseguite per conto terzi secondo la normativa vigente in materia.