Art. 23 
 
 
              Procedure di autorizzazione e di notifica 
 
  1. Il Ministero e' responsabile dell'istituzione e  dell'esecuzione
delle procedure necessarie per l'autorizzazione e la  notifica  degli
organismi di valutazione della conformita' e per il  controllo  degli
organismi  notificati,  anche  per  quanto  riguarda   l'ottemperanza
all'articolo 28. 
  2. Le procedure di cui  al  comma  1  relative  agli  organismi  di
valutazione della conformita', nonche' il controllo  degli  organismi
notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita'  del  regolamento
(CE)  n.  765/2008   dall'organismo   nazionale   di   accreditamento
individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio  2009,  n.
99, fatte salve le procedure autorizzative dell'organismo  notificato
del Ministero, che  vengono  effettuate  ai  sensi  dell'articolo  5,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008. L'autorizzazione degli
organismi di cui al comma 1 ha come presupposto  l'accreditamento  ed
e'  rilasciata  entro  trenta  giorni  dalla  domanda  dell'organismo
corredata del relativo certificato di accreditamento, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico. Il decreto e' pubblicato sul sito
internet del Ministero dello sviluppo economico. 
  3. Le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  primo
periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo  nazionale
di  accreditamento  e  i  Ministeri  interessati  sono  regolati  con
apposita  convenzione  o  protocollo  di  intesa  fra   gli   stessi.
L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per  quanto
applicabili le prescrizioni di  cui  all'articolo  24,  comma  1,  ed
adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile  connessa
alle proprie attivita'. 
  4.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   assume   piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma
3. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          765/2005, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 4 della legge 23 luglio  2009,
          n.    99    (Disposizioni     per     lo     sviluppo     e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio
          2009, n. 176, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 4. (Attuazione del capo II del  regolamento  (CE)
          n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per la commercializzazione dei prodotti) 
              1. Al fine di assicurare  la  pronta  applicazione  del
          capo II del regolamento (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone  norme
          in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati,
          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non
          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative
          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico
          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del
          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per
          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto
          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente
          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'
          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la
          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli
          stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 
              3. Per l'accreditamento delle  strutture  operanti  nei
          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri
          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione
          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di
          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza
          dei rispettivi Ministeri. 
              4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'
          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente.».