Art. 24 Prescrizioni relative all'autorita' di notifica 1. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di notifica e ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformita'; b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita' delle attivita'; c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; d) evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale; e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute; f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.