Art. 30 Procedura di notifica 1. Il Ministero autorizza solo gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 26. 2. Il Ministero notifica gli organismi di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea. 3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita' e le apparecchiature radio interessate, nonche' la relativa attestazione di competenza. 4. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un organismo notificato solo se non vengono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica nei casi in cui sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato un certificato di accreditamento. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai sensi del presente decreto. 5. Il Ministero informa la Commissione europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.