Art. 30 
 
 
                        Procedura di notifica 
 
  1. Il Ministero autorizza solo gli organismi di  valutazione  della
conformita' che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 26. 
  2. Il Ministero notifica gli organismi  di  cui  al  comma  1  alla
Commissione  europea  e  agli  altri  Stati  membri  utilizzando   lo
strumento  elettronico  di  notifica  elaborato   e   gestito   dalla
Commissione europea. 
  3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di
valutazione della conformita', il modulo o i  moduli  di  valutazione
della conformita' e le apparecchiature radio interessate, nonche'  la
relativa attestazione di competenza. 
  4.  L'organismo  interessato  puo'  eseguire  le  attivita'  di  un
organismo notificato solo se non vengono sollevate obiezioni da parte
della Commissione europea  o  degli  altri  Stati  membri  entro  due
settimane dalla notifica nei casi in cui sia usato un certificato  di
accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato
un certificato di accreditamento. Solo tale organismo e'  considerato
un organismo notificato ai sensi del presente decreto. 
  5. Il Ministero informa la Commissione europea e  gli  altri  Stati
membri di eventuali modifiche di  rilievo  apportate  successivamente
alla notifica.