Art. 32 
 
 
                      Modifiche delle notifiche 
 
  1. Qualora accerti o sia informato che un organismo notificato  non
e' piu' conforme alle prescrizioni  di  cui  all'articolo  26  o  non
adempie ai suoi obblighi, il Ministero limita, sospende o  ritira  la
notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del  mancato
rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali  obblighi.
Il Ministero informa immediatamente  la  Commissione  europea  e  gli
altri Stati membri. 
  2. Nei casi di limitazione, sospensione o  ritiro  della  notifica,
oppure di cessazione  dell'attivita'  dell'organismo  notificato,  il
Ministero prende le misure appropriate per garantire che le  pratiche
di tale organismo siano evase da  un  altro  organismo  notificato  o
siano rese disponibili per l'attivita' di sorveglianza del mercato.