Art. 33 
 
 
      Contestazione della competenza degli organismi notificati 
 
  1. Il Ministero fornisce alla Commissione  europea,  su  richiesta,
tutte le  informazioni  relative  alla  base  della  notifica  o  del
mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione,
nei casi in cui la Commissione europea abbia dubbi  o  siano  portati
alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato
o sull'ottemperanza di un organismo notificato  alle  prescrizioni  e
responsabilita' cui e' sottoposto. 
  2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, l'atto
di esecuzione che la  Commissione  europea  ha  adottato  qualora  la
stessa accerti  che  un  organismo  notificato  non  soddisfa  o  non
soddisfa piu' le prescrizioni per  la  sua  notifica.  Ai  sensi  del
medesimo atto, il Ministero adotta le misure correttive necessarie e,
all'occorrenza, ritira la notifica.