Art. 33 Contestazione della competenza degli organismi notificati 1. Il Ministero fornisce alla Commissione europea, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione, nei casi in cui la Commissione europea abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e' sottoposto. 2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, l'atto di esecuzione che la Commissione europea ha adottato qualora la stessa accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica. Ai sensi del medesimo atto, il Ministero adotta le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, ritira la notifica.