Art. 34 Obblighi operativi degli organismi notificati 1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui agli allegati III e IV. 2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia delle apparecchiature radio in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far cio' rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' dell'apparecchiatura radio al presente decreto. 3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 o le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di esame UE del tipo o un'approvazione del sistema di qualita'. 4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato di esame UE del tipo o di un'approvazione del sistema di qualita' riscontri che un'apparecchiatura radio non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame UE del tipo oppure l'approvazione del sistema di qualita'. 5. Qualora non siano prese misure correttive o queste ultime non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame UE del tipo o le approvazioni del sistema di qualita', a seconda dei casi.