Art. 36 
 
 
     Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati 
 
  1. Gli organismi notificati informano il Ministero: 
    a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di  un
certificato di esame UE del tipo o di un'approvazione del sistema  di
qualita' conformemente alle disposizioni degli allegati III e IV; 
    b) di qualunque circostanza  che  possa  influire  sull'ambito  o
sulle condizioni della notifica; 
    c) di eventuali richieste di informazioni  che  abbiano  ricevuto
dalle  autorita'  di  sorveglianza  del  mercato  in  relazione  alle
attivita' di valutazione della conformita'; 
    d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 
  2. Conformemente alle disposizioni degli allegati  III  e  IV,  gli
organismi notificati forniscono agli  altri  organismi  notificati  a
norma del presente decreto, le cui  attivita'  di  valutazione  della
conformita'  sono  simili  e   coprono   le   stesse   categorie   di
apparecchiature  radio,  informazioni  pertinenti   sulle   questioni
relative ai  risultati  negativi  e,  su  richiesta,  positivi  delle
valutazioni della conformita'. 
  3. Gli organismi notificati adempiono agli obblighi di informazione
di cui agli allegati III e IV.