Art. 27 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  delle
disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria: 
    a) da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione
non superiori a 60.000 pezzi; 
    b) da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione
superiori a 60.000 pezzi. 
  2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal  comma  1  si
applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro  di  cui  al
decreto del Ministro delle attivita' produttive  23  settembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005. 
  3. L'autorita' competente a  irrogare  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie  di  cui  al  presente   articolo   e'   il   Dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione frodi dei prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali.