Art. 29 
 
 
                  Clausola di mutuo riconoscimento 
 
  1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea  vigente,  le
disposizioni del presente capo  non  si  applicano  ai  derivati  del
pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato  membro
dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti  fabbricati  in  uno
Stato membro dell'Associazione  europea  di  libero  scambio  (EFTA),
parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).