Art. 30 
 
 
         Disposizioni transitorie e finali del presente capo 
 
  1.  Tutti  i  prodotti  di  cui  al   presente   capo   etichettati
conformemente alla normativa vigente prima della data di  entrata  in
vigore della presente legge possono essere commercializzati entro  il
termine di conservazione indicato in etichetta. 
  2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino
alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  all'articolo  25,
comma 1, della presente legge. 
  3.  Per   gli   adempimenti   previsti   dal   presente   capo   le
amministrazioni   provvedono   nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  e  comunque  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  4. Le disposizioni di cui  al  presente  capo  sono  soggette  alla
procedura  di  informazione  di  cui  alla  direttiva  98/34/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente
          della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si veda nelle note
          all'art. 28. 
              - Per i riferimenti normativi alla  direttiva  98/34/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
          si veda nelle note all'art. 25.