Art. 30 Disposizioni transitorie e finali del presente capo 1. Tutti i prodotti di cui al presente capo etichettati conformemente alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta. 2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge. 3. Per gli adempimenti previsti dal presente capo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Le disposizioni di cui al presente capo sono soggette alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.
Note all'art. 30: - Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si veda nelle note all'art. 28. - Per i riferimenti normativi alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, si veda nelle note all'art. 25.