Art. 13 Impugnazione delle delibere in materia di elenchi e registri 1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine circondariale in materia di elenchi e registri sono impugnabili secondo le disposizioni di cui all'art. 17 della legge.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 17 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda la nota all'art. 4.