Art. 13 
 
               Impugnazione delle delibere in materia 
                        di elenchi e registri 
 
  1. Le deliberazioni  del  consiglio  dell'ordine  circondariale  in
materia  di  elenchi  e  registri   sono   impugnabili   secondo   le
disposizioni di cui all'art. 17 della legge. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo  dell'art.  17  della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda la nota all'art. 4.