Art. 14 
 
                        Arma dei carabinieri 
 
  1. Al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 664, e' inserito  il  seguente:  «Art.  664-bis.
(Alimentazione  del  ruolo  forestale).- 1.  Il  reclutamento   degli
ufficiali del  ruolo  forestale  dell'Arma  dei  carabinieri  avviene
mediante pubblico concorso, per titoli ed  esami,  al  quale  possono
partecipare: 
  a) i cittadini italiani che non  hanno  superato  il  trentaduesimo
anno di eta' e che sono in possesso dei requisiti  generali  previsti
per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma  dei  carabinieri,
nonche' del diploma di laurea magistrale  o  specialistica  richiesto
dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita'  del
ruolo; 
  b)  con  riserva  non  superiore  al  venti  per  cento  dei  posti
disponibili, i militari dell'Arma  dei  carabinieri  appartenenti  ai
ruoli non direttivi  e  non  dirigenti  che  non  hanno  superato  il
quarantesimo anno di eta', che hanno riportato nell'ultimo biennio la
qualifica finale non inferiore a «superiore alla  media»  e  sono  in
possesso del diploma di laurea magistrale o  specialistica  richiesto
dal bando di concorso. 
  2. I vincitori del concorso sono: 
  a) nominati tenenti  con  anzianita'  relativa  stabilita  in  base
all'ordine della graduatoria di merito; 
  b) ammessi a frequentare un corso di formazione.»; 
  b) all'articolo 666, dopo il comma  3,  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. Il numero di posti da  mettere  annualmente  a  concorso  per
l'immissione nel ruolo forestale non puo' in ogni  caso  superare  un
ottavo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di  detto
ruolo.»; 
  c) all'articolo 683, dopo il comma  4,  e'  inserito  il  seguente:
«4-bis. AI fine di soddisfare le esigenze in materia di  sicurezza  e
tutela ambientale,  forestale  e  agroalimentare,  e'  stabilito  nei
relativi bandi di concorso,  emanati  con  decreto  ministeriale,  il
numero  di  posti  degli  ispettori   da   formare   nelle   relative
specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al  4  per  cento
dei posti da mettere a concorso. A detto personale  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.»; 
  d) all'articolo 692, dopo il comma  4,  e'  inserito  il  seguente:
«4-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di  sicurezza  e
tutela ambientale,  forestale  e  agroalimentare,  e'  stabilito  nei
relativi bandi di concorso,  emanati  con  decreto  ministeriale,  il
numero  di  posti  dei  sovrintendenti  da  formare  nelle   relative
specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al  4  per  cento
dei posti da mettere a concorso. A detto personale  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.»; 
  e) all'articolo 708, dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di  sicurezza  e
tutela ambientale,  forestale  e  agroalimentare,  e'  stabilito  nei
relativi bandi di concorso, emanati con determinazione del Comandante
generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  il  numero   di   posti   dei
carabinieri da formare nelle  relative  specializzazioni  in  misura,
comunque, non inferiore al  4  per  cento  dei  posti  da  mettere  a
concorso. A detto personale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 973, comma 2-bis.»; 
  f) dopo l'articolo 737, e' inserito  il  seguente:  «Art.  737-bis.
(Corso di formazione  per  ufficiali  del  ruolo  forestale).-  1.  I
tenenti del ruolo forestale sono ammessi a frequentare  un  corso  di
formazione, di durata non inferiore a due anni, al termine del  quale
e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della
graduatoria finale del corso.»; 
  g) all'articolo 738, comma 3, dopo  le  parole  «tecnico-logistico»
sono inserite le seguenti: «e del ruolo forestale,»; 
  h) dopo l'articolo 765, e' inserito  il  seguente:  «Art.  765-bis.
(Corso di specializzazione per ispettori dell'organizzazione  per  la
tutela forestale, ambientale e agroalimentare). -  1.  Gli  ispettori
arruolati nella riserva prevista all'articolo 683,  comma  4-bis,  al
termine dei corsi di formazione di base di cui agli  articoli  767  e
771,  comma  3-bis,  sono  ammessi  a   frequentare   un   corso   di
specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.»; 
  i) dopo l'articolo 776, e' inserito  il  seguente:  «Art.  776-bis.
(Corso di specializzazione per sovrintendenti dell'organizzazione per
la  tutela  forestale,  ambientale  e   agroalimentare).   -   1.   I
sovrintendenti arruolati nella  riserva  prevista  all'articolo  692,
comma 4-bis, al termine dei corsi di cui agli  articoli  775  e  776,
sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della  durata
non inferiore a tre mesi.»; 
  l) dopo l'articolo 783, e' inserito  il  seguente:  «Art.  783-bis.
(Corso di specializzazione per carabinieri dell'organizzazione per la
tutela forestale, ambientale e agroalimentare). -  1.  I  carabinieri
arruolati nella riserva prevista all'articolo 708,  comma  1-bis,  al
termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 783, sono ammessi
a  frequentare  un  corso  di  specializzazione,  della  durata   non
inferiore a tre mesi.»; 
  m) all'articolo 800, comma 1, le parole «e tecnico-logistico»  sono
sostituite dalle seguenti «,  tecnico-logistico  e  forestale»  e  la
parola «3.797» e' sostituita dalla seguente: «4.188»; 
  n) all'articolo 800, comma 2: 
  1) dopo la parola «ispettori» sono inserite  le  seguenti:  «e  dei
periti»; 
  2) la parola «29.531 » e' sostituita dalla seguente: «30. 979»; 
  3) la parola «13.500» e' sostituita dalla seguente: «13.920»; 
  4) dopo le parole «pubblica sicurezza» sono inserite  le  seguenti:
«e periti superiori»; 
  o) all'articolo 800, comma 3: 
  1) dopo la parola «sovrintendenti» sono inserite  le  seguenti:  «e
dei revisori»; 
  2) la parola «20.000» e' sostituita dalla seguente: «21.182»; 
    p) all'articolo 800, comma 4: 
  1) dopo la parola «carabinieri» sono inserite le seguenti: «e degli
operatori e collaboratori»; 
  2) la parola «61.450» e' sostituita dalla seguente: «65.464»; 
  q) all'articolo 821, comma 1, dopo la lettera c),  e'  aggiunta  la
seguente: «c-bis) ruolo forestale.»; 
  r) all'articolo 823, comma 1: 
  1) lettera b), la parola «21» e' sostituita con «22»; 
  2) lettera c), la parola «64» e' sostituita con «80»; 
  3) lettera d), la parola «386» e' sostituita con «465»; 
  s) l'articolo 907 e' abrogato; 
  t) all'articolo 973, dopo il comma  2,  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. Il personale arruolato ai sensi  degli  articoli  683,  comma
4-bis, 692, comma 4-bis, e  708,  comma  1-bis,  e'  impiegato  nella
relativa  specializzazione,  salvo  che  non   richieda   di   essere
trasferito ad altra organizzazione  dell'Arma  dei  carabinieri,  non
prima di dieci anni di servizio prestato  nella  specialita',  ovvero
d'autorita'  per  inidoneita'  funzionale   o   per   esonero   dalla
specializzazione.»; 
  u) all'articolo 1040, comma 1, dopo la lettera c), e'  aggiunta  la
seguente: «c-bis). dall'ufficiale generale piu' elevato  in  grado  o
piu' anziano del ruolo forestale  dell'Arma  dei  carabinieri  se  la
valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.»; 
  v) all'articolo 1045, comma 1, dopo la lettera e), e'  aggiunta  la
seguente: «e-bis). da un colonnello del ruolo forestale dell'Arma dei
carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo.»; 
  z) all'articolo 1226-bis,  le  parole  «e  tecnico-logistico»  sono
sostituite dalle seguenti: «, tecnico-logistico e forestale»; 
  aa) dopo l'articolo 2203, e' inserito il seguente: «Art.  2203-bis.
(Disposizioni  transitorie  in  materia  di  reclutamento  del  ruolo
forestale  dell'Arma  dei  Carabinieri).  -  1.  In  relazione   alla
costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei  carabinieri,
fermo restando le consistenze organiche di cui all'articolo  800,  al
fine  della   progressiva   armonizzazione   e   fino   al   completo
avvicendamento del  personale  del  ruolo  forestale  iniziale  degli
ufficiali, le immissioni degli ufficiali  nel  ruolo  forestale  sono
annualmente determinate, in ragione dell'andamento delle  consistenze
del  personale  in  servizio  degli  ufficiali  del  ruolo  forestale
iniziale, con decreto del Ministro della difesa.»; 
  bb) dopo  l'articolo  2203-bis,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.
2203-ter. (Disposizioni transitorie in materia  di  reclutamento  del
personale dei ruoli non  direttivi  e  non  dirigenti  dell'Arma  dei
carabinieri  per  le  esigenze  in  materia  di  sicurezza  e  tutela
ambientale, forestale  e  agroalimentare).  - 1.  In  relazione  alla
costituzione iniziale dei ruoli forestali dell'Arma  dei  carabinieri
ed alla progressiva specializzazione  di  personale  reclutato  nella
stessa Arma al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza
e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, il numero dei  posti
riservati al personale da formare nelle relative specializzazioni  di
cui agli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-bis,  e  708,  comma
1-bis, e' determinato annualmente dal Comandante  generale  dell'Arma
dei   carabinieri   in   corrispondenza   delle   vacanze   organiche
verificatesi  nei  corrispondenti  ruoli  forestali   dell'Arma   dei
carabinieri, ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
2214-quater, commi da 15 a 19.»; 
  cc) dopo l'articolo 2212, e' inserito il seguente: «Art.  2212-bis.
(Ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Per  gli  ufficiali
dell'Arma dei Carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato
e' istituito il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in  servizio
permanente. 
  2. Per gli ispettori  dell'Arma  dei  carabinieri  provenienti  dal
Corpo forestale dello Stato e' istituito  il  ruolo  forestale  degli
ispettori in servizio permanente. 
  3. Per i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri  provenienti  dal
Corpo forestale dello Stato  e'  istituito  il  ruolo  forestale  dei
sovrintendenti in servizio permanente. 
  4. Per  gli  appuntati  e  carabinieri  dell'Arma  dei  carabinieri
provenienti dal Corpo forestale dello Stato  e'  istituito  il  ruolo
forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente. 
  5. Per i periti dell'Arma dei  carabinieri  provenienti  dal  Corpo
forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale dei  periti  in
servizio permanente. 
  6. Per i revisori dell'Arma dei carabinieri provenienti  dal  Corpo
forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale dei revisori in
servizio permanente. 
  7. Per gli operatori  e  collaboratori  dell'Arma  dei  carabinieri
provenienti dal Corpo forestale dello Stato  e'  istituito  il  ruolo
forestale degli operatori e collaboratori in servizio permanente.»; 
    dd) dopo l'articolo 2212-bis,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.
2212-ter. (Consistenze organiche  dei  ruoli  forestale  e  forestale
iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Al fine  di
garantire  l'espletamento  delle  funzioni  in  materia   di   tutela
dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel campo  della
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme  restando
le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800  e  fino
alla completa armonizzazione  dei  ruoli  forestali  degli  ufficiali
dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale
iniziale  degli  ufficiali  sono  progressivamente   devolute   nella
consistenza del ruolo forestale  dell'Arma  dei  carabinieri  di  cui
all'art. 821, comma 1, lettera c-bis). 
  2. L'entita' del graduale trasferimento delle  dotazioni  organiche
di cui al comma 1 e' annualmente determinata con decreto del Ministro
della difesa, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.»; 
    ee) dopo l'articolo 2212-ter, e' inserito il seguente: 
  «Art. 2212-quater. (Personale dei  ruoli  forestali  dell'Arma  dei
carabinieri). - 1. In relazione alla costituzione iniziale dei  ruoli
forestali dell'Arma dei carabinieri, ferme  restando  le  consistenze
organiche  complessive  di  cui  all'articolo  800,   al   fine   del
progressivo riassorbimento e  fino  al  completo  avvicendamento  del
personale dei  ruoli  forestali  degli  ispettori,  dei  periti,  dei
sovrintendenti, dei revisori, degli appuntati  e  carabinieri,  degli
operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri,  ferme  restando
le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19, le
vacanze   organiche   verificatesi   nei    predetti    ruoli    sono
progressivamente   devolute   in   aumento   alla   consistenza   dei
corrispondenti ed equiparati ruoli dell'Arma dei carabinieri.»; 
    ff) dopo l'articolo 2212-quater, e' inserito il  seguente:  «Art.
2212-quinquies.  (Funzioni  del  personale  appartenente   al   ruolo
forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri). -  1.  Il  personale
del  ruolo  forestale  dei  periti  svolge  funzioni  che  richiedono
preparazione    specialistica    e    conoscenza     di     procedure
tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili,  anche  complesse  e
collabora all'attivita' istruttoria  e  di  studio.  Svolge  altresi'
funzioni di ispettore fitosanitario ai  sensi  dell'articolo  34  del
decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  214.  Ha  conoscenza  del
funzionamento e dell'uso di apparecchiature  e  di  procedure,  anche
complesse, per l'elaborazione automatica dei dati  e  il  trattamento
dei testi. 
  2. Nell'ambito di direttive di massima  ha  autonomia  operativa  e
responsabilita'  diretta  connesse  sia  con  la  predisposizione   e
attuazione delle attivita' che con l'elaborazione degli atti relativi
ai compiti affidatigli. 
  3. Puo' essere preposto ad unita' operative coordinando l'attivita'
di piu' persone con piena responsabilita' per  l'attivita'  svolta  e
per i risultati conseguiti. Puo' inoltre svolgere, in relazione  alla
professionalita' posseduta, compiti di formazione  e  istruzione  del
personale. 
  4. Ai periti superiori, oltre ai compiti  sopra  specificati,  sono
attribuite  funzioni   richiedenti   una   qualificata   preparazione
professionale nel settore al quale sono adibiti,  con  conoscenze  di
elevato  contenuto  specialistico.  Collaborano   con   i   superiori
gerarchici  in  studi,  esperimenti  e  altre  attivita'  richiedenti
qualificata preparazione professionale. 
  5.  Nell'ambito  del  ruolo  forestale  dei  periti,  il  personale
appartenente ai gradi di vice perito, perito e perito capo in caso di
impedimento o di assenza puo' sostituire il superiore gerarchica»; 
    gg) dopo l'articolo  2212-quinquies,  e'  inserito  il  seguente:
«Art. 2212-sexies. (Mansioni  del  personale  appartenente  al  ruolo
forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il  personale
appartenente  al  ruolo  forestale  dei  revisori   svolge   mansioni
richiedenti  conoscenza  specialistica  e  particolare  perizia   nel
settore al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di  mezzi
e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati
nell'ambito delle direttive  di  massima  ricevute.  Svolge  altresi'
funzioni di agente fitosanitario ai sensi  dell'articolo  34-bis  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 
  2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore  di  impiego,
attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate,  con
responsabilita' per il risultato conseguito. Collabora con  i  propri
superiori  gerarchici  e  puo'  sostituirli  in  caso  di  temporaneo
impedimento o assenza. 
  3. Al personale del grado di revisore capo,  oltre  a  quanto  gia'
specificato,  possono  essere  attribuiti   incarichi   specialistici
richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti
compiti di addestramento del personale sottordinato.»; 
    hh) dopo l'articolo 2212-sexies, e' inserito il  seguente:  «Art.
2212-septies. (Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale
degli operatori e collaboratori). -  1. Il personale appartenente  al
ruolo forestale degli operatori e dei collaboratori  svolge  mansioni
esecutive  anche  di  natura  tecnico-strumentale  con  capacita'  di
utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure
predeterminate. Le  prestazioni  lavorative  sono  caratterizzate  da
margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale  esposizione
a rischi specifici. 
  2. I collaboratori e i collaboratori  capo  possono,  in  relazione
alla professionalita' posseduta, svolgere  compiti  di  addestramento
del personale sottordinato e avere  responsabilita'  di  guida  e  di
controllo di altre persone.»; 
    ii) dopo l'articolo 2212-septies, e' inserito il seguente:  «Art.
2212-octies.  (Successione  e  corrispondenza  dei  gradi  nei  ruoli
forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri). -  1.
La successione e la corrispondenza dei gradi  dei  sottufficiali  dei
ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri sono cosi'  determinate  in
ordine crescente: 
  a) vice revisore: vice brigadiere; 
  b) revisore: brigadiere; 
  c) revisore capo: brigadiere capo; 
  d) vice perito: maresciallo; 
  e) perito: maresciallo ordinario; 
  f) perito capo: maresciallo capo; 
  g) perito superiore: maresciallo aiutante  sostituto  ufficiale  di
pubblica sicurezza. 
  2. La denominazione di perito  superiore  scelto  corrisponde  alla
qualifica di luogotenente.»; 
    ll) dopo l'articolo 2212-octies, e' inserito il  seguente:  «Art.
2212-nonies.  Successione  e  corrispondenza  dei  gradi  nei   ruoli
forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei  carabinieri.
1. La successione e la corrispondenza  dei  gradi  dei  graduati  dei
ruoli  forestali  degli  operatori   e   collaboratori   sono   cosi'
determinate in ordine crescente: 
  a) operatore: carabiniere; 
  b) operatore scelto: carabiniere scelto; 
  c) collaboratore: appuntato; 
  d) collaboratore capo: appuntato scelto. 
    mm) dopo l'articolo 2214-ter,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.
2214-quater. Transito del personale appartenente al  Corpo  forestale
dello Stato nell'Arma dei carabinieri. 
  1. Il transito  del  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
nell'Arma dei carabinieri avviene secondo  la  corrispondenza  con  i
gradi  militari  ai  sensi  degli   articoli   632,   2212-octies   e
2212-nonies, con l'anzianita' nella qualifica posseduta e  mantenendo
l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di
luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti  sostituti  ufficiali
di  pubblica  sicurezza  corrisponde  alla  denominazione  di  scelto
attribuita agli ispettori superiori. 
  2.  Il  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato   transitato
nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare. 
  3.  Al  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato   transitato
nell'Arma dei  carabinieri  si  applicano  i  limiti  d'eta'  per  la
cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, per i corrispondenti ruoli e qualifiche  del  Corpo
forestale dello Stato dagli articoli 4  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,  e  2  del  decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 
  4.  Al  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato   transitato
nell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni in materia
di ausiliaria di cui all'articolo  886  e  al  Titolo  V,  Capo  VII,
Sezione III. 
  5. Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al
ruolo dei dirigenti del Corpo  forestale  dello  Stato  transita  nel
ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di
cui all'articolo 2212-bis, comma 1. Per il transito  dalla  qualifica
di vice questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello e'
necessario aver maturato un periodo  di  permanenza  effettiva  nella
qualifica di almeno due anni. 
  6. Il personale appartenente al ruolo  degli  ispettori  del  Corpo
forestale dello stato transita nel ruolo  forestale  degli  ispettori
dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 2. 
  7. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del  Corpo
forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 3. 
  8. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del
Corpo forestale  dello  Stato  transita  nel  ruolo  forestale  degli
appuntati  e  carabinieri   dell'Arma   dei   carabinieri,   di   cui
all'articolo 2212-bis, comma 4. 
  9.  Il  personale  appartenente  al  ruolo  dei  periti  del  Corpo
forestale  dello  Stato  transita  nel  ruolo  forestale  dei  periti
dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 5. 
  10. Il personale appartenente  al  ruolo  dei  revisori  del  Corpo
forestale dello Stato  transita  nel  ruolo  forestale  dei  revisori
dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 6. 
  11.  Il  personale  appartenente  ai  ruoli   degli   operatori   e
collaboratori del Corpo forestale  dello  Stato  transita  nel  ruolo
forestale degli operatori e collaboratori dell' Arma dei carabinieri,
di cui all'articolo 2212-bis, comma 7. 
  12. Al personale dei  ruoli  forestali  iniziale  degli  ufficiali,
degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati  e  carabinieri
dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le  qualifiche  di  polizia
giudiziaria e pubblica sicurezza previste per i corrispondenti  ruoli
e gradi dagli articoli 178 e 179. 
  13. Al personale dei ruoli forestali  dei  periti  e  dei  revisori
dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di  ufficiale
di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza,  limitatamente
all'esercizio delle funzioni attribuite. 
  14.  Al  personale  dei   ruoli   forestali   degli   operatori   e
collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche
di agente di polizia giudiziaria  e  agente  di  pubblica  sicurezza,
limitatamente all' esercizio delle funzioni attribuite. 
  15. Il personale dei ruoli forestali  dei  sovrintendenti  e  degli
appuntati e carabinieri in possesso di un'anzianita' di servizio  non
inferiore a  sette  anni  puo'  accedere  al  ruolo  forestale  degli
ispettori, in misura non inferiore al sessanta per  cento  dei  posti
disponibili, mediante concorso interno per titoli ed  esami,  secondo
modalita'  stabilite  annualmente  con  decreto  del  Ministro  della
difesa, e previo superamento di un corso di formazione  specialistica
di durata non inferiore a sei mesi. 
  16. Il personale del ruolo forestale degli appuntati e  carabinieri
con almeno quattro anni di servizio effettivo puo' accedere al  ruolo
forestale dei sovrintendenti, nel limite del quaranta per  cento  dei
posti disponibili, mediante concorso interno  per  titoli  ed  esami,
secondo modalita' stabilite  annualmente  con  decreto  del  Ministro
della  difesa,  e  previo  superamento  di  un  corso  di  formazione
specialistica di durata non inferiore a tre mesi. 
  17. Gli appuntati scelti del  ruolo  forestale  degli  appuntati  e
carabinieri possono accedere al ruolo forestale  dei  sovrintendenti,
nel limite del sessanta per cento  dei  posti  disponibili,  mediante
concorso interno per titoli, secondo modalita' stabilite  annualmente
con decreto del Ministro della difesa, e  previo  superamento  di  un
corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi. 
  18. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori
e  collaboratori  in  possesso  di  un'anzianita'  di  servizio   non
inferiore a sette anni puo' accedere al ruolo forestale  dei  periti,
in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti  disponibili,
mediante concorso per titoli ed esami,  secondo  modalita'  stabilite
annualmente  con  decreto  del  Ministro  della   difesa   e   previo
superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore
a sei mesi. Un terzo dei posti e' riservato al  personale  del  ruolo
forestale dei revisori, anche se privo del titolo di studio previsto. 
  19.  Il  personale  del   ruolo   forestale   degli   operatori   e
collaboratori dei carabinieri con almeno quattro  anni  di  effettivo
servizio puo' accedere al ruolo forestale dei revisori, in misura non
inferiore al settantacinque per cento dei posti disponibili, mediante
concorso interno per titoli ed  esami,  secondo  modalita'  stabilite
annualmente  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,   e   previo
superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore
a  tre  mesi.  Il  trenta  per  cento  dei  posti  e'  riservato   ai
collaboratori capo. 
  20.  Il  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato  transitato
nell'Arma dei carabinieri: 
    a) frequenta uno specifico corso di formazione militare, definito
con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
    b) all'atto del transito, compatibilmente con  il  nuovo  assetto
organizzativo, viene confermato nella stessa  sede  di  servizio,  in
relazione  alle  esigenze  di  mantenimento   della   specialita'   e
dell'unitarieta'  delle  funzioni  di  presidio  dell'ambiente,   del
territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare. 
  21. Nelle  more  del  rinnovo  degli  organi  della  rappresentanza
militare  ai  sensi  dell'articolo  2257,  il  personale  del   Corpo
forestale  dello  Stato  transitato  nell'Arma  dei  carabinieri   e'
chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel  rispetto  dei
criteri di cui all'articolo 935  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati  per  la  composizione  dei
consigli di base  di  rappresentanza  di  cui  all'articolo  875  del
medesimo decreto, istituiti presso il  Comando  di  cui  all'articolo
174-bis, comma 2, lettera a), nonche'  presso  il  Servizio  centrale
della Scuola  del  Corpo  forestale  e  presso  i  Comandi  regionali
confluiti nell'Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli
fini elettorali, in tre unita' di base per aree geografiche. 
  22. Nelle  more  del  rinnovo  degli  organi  della  rappresentanza
militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati dei consigli di base
eletti secondo la  procedura  di  cui  al  comma  21,  eleggono  otto
rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui  all'articolo
872 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
che costituiscono il consiglio intermedio di rappresentanza istituito
presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a). 
  23. Nelle  more  del  rinnovo  degli  organi  della  rappresentanza
militare ai  sensi  dell'articolo  2257,  i  delegati  del  consiglio
intermedio eletti ai sensi del comma 22 eleggono  un  rappresentante,
il quale partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della  sezione
Carabinieri  del  consiglio  centrale  di   rappresentanza   e   alle
commissioni interforze di  tutte  le  categorie.  Risulta  eletto  il
delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dei votanti,
il quale e' chiamato a rappresentare unitariamente le  categorie  del
ruolo forestale. 
  24.  Al  personale  dei  ruoli  forestali  degli   ispettori,   dei
sovrintendenti e degli  appuntati  e  carabinieri  e'  consentito  il
transito nei corrispondenti ruoli forestali dei periti, dei  revisori
e degli operatori  e  collaboratori  dell'Arma  dei  carabinieri  per
anzianita',  in  misura  non  superiore  al  dieci  per  cento  delle
consistenze organiche del ruolo di  destinazione,  secondo  modalita'
stabilite con decreto del Ministro della difesa.»; 
    nn)  dopo  l'articolo  2223,  e'  inserito  il  seguente:   «Art.
2223-bis. (Regime transitorio per gli ufficiali del  ruolo  forestale
iniziale  dell'Arma  dei  carabinieri).  - 1.  Fino   all'anno   2037
compreso, in relazione alla progressiva devoluzione  delle  dotazioni
organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma  dei
carabinieri  e  al  fine  del  progressivo  assestamento  del   ruolo
forestale, le disposizioni di cui agli articoli 900  e  1099  non  si
applicano ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo  del
ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»; 
    oo)  dopo  l'articolo  2247,  e'  inserito  il  seguente:   «Art.
2247-bis. (Avanzamento del personale del Corpo forestale dello  Stato
transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei  carabinieri).  - 1.  Le
dotazioni organiche  iniziali  e  le  progressioni  di  carriera  del
personale transitato nel ruolo  forestale  iniziale  degli  ufficiali
dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4,  quadro  V,
allegata al presente codice. 
  2.  Fino  all'anno  2037  compreso,   per   esprimere   i   giudizi
sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale  e  del
ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri: 
  a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri
di cui all'articolo 1040, e' integrata dal generale di divisione  del
ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri e, con funzioni di
segretario senza diritto  di  voto,  dal  generale  di  brigata  piu'
anziano del medesimo ruolo; 
  b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri
di cui all'articolo 1045, e' integrata da: 
  1) un generale di brigata del ruolo  forestale  iniziale  dell'Arma
dei carabinieri; 
  2)  un  colonnello  del  ruolo  forestale  iniziale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
  3. Per i gradi degli ufficiali del  ruolo  forestale  iniziale  nei
quali le promozioni a scelta si effettuano  a  vacanza,  il  Ministro
della difesa, per gli anni  in  cui  non  sono  previste  promozioni,
approva egualmente la graduatoria, ma  il  Direttore  generale  della
Direzione generale per il  personale  militare  forma  il  quadro  di
avanzamento solo se nel corso dell'anno  si  verificano  una  o  piu'
vacanze nei gradi rispettivamente superiori. 
  4. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo  forestale  iniziale
dell'Arma dei carabinieri non si applicano  le  disposizioni  di  cui
agli articoli 2242 e 2250. 
  5. Le progressioni di carriera degli ispettori transitati nel ruolo
forestale degli ispettori dell'Arma dei  carabinieri  sono  stabilite
nella tabella 4, quadro VI, allegata al presente codice. 
  6. Le progressioni di carriera dei  sovrintendenti  transitati  nel
ruolo forestale dei sovrintendenti  dell'Arma  dei  carabinieri  sono
stabilite nella tabella 4, quadro VII, allegata al presente codice. 
  7. Le  progressioni  di  carriera  degli  appuntati  e  carabinieri
transitati  nel  ruolo  forestale  degli  appuntati   e   carabinieri
dell'Arma dei carabinieri sono  stabilite  nella  tabella  4,  quadro
VIII, allegata al presente codice. 
  8. Le progressioni di carriera  dei  periti  transitati  nel  ruolo
forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri sono  stabilite  nella
tabella 4, quadro IX, allegata al presente codice. 
  9. Le progressioni di carriera dei revisori  transitati  nel  ruolo
forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella
tabella 4, quadro X, allegata al presente codice. 
  10. Le progressioni di carriera  degli  operatori  e  collaboratori
transitati  nel  ruolo  forestale  degli  operatori  e  collaboratori
dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro  XI,
allegata al presente codice. 
  11. Per esprimere i  giudizi  sull'avanzamento  del  personale  dei
ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli  appuntati
e  carabinieri,  dei  periti,  dei  revisori  e  degli  operatori   e
collaboratori dell'Arma dei carabinieri, i membri  della  commissione
di avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui al comma  4,  lettera
b), dell'articolo 1047, sono: 
  a) un generale di brigata del ruolo  forestale  iniziale  dell'Arma
dei carabinieri, che assume il ruolo di vice presidente; 
  b) quattro colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; 
  c) tre  colonnelli  del  ruolo  forestale  iniziale  dell'Arma  dei
carabinieri, di cui il meno anziano assume il ruolo di segretario; 
  d) due marescialli  aiutanti  del  ruolo  ispettori  dell'Arma  dei
carabinieri, se si tratta  di  valutazione  di  personale  del  ruolo
forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri; 
  e) due marescialli aiutanti del  ruolo  forestale  degli  ispettori
dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione  di  personale
del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri; 
  f) un brigadiere capo del ruolo dei  sovrintendenti  dell'Arma  dei
carabinieri, se si tratta  di  valutazione  di  personale  del  ruolo
forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; 
  g) un  brigadiere  capo  del  ruolo  forestale  dei  sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione  di  personale
del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; 
  h) un appuntato scelto del  ruolo  degli  appuntati  e  carabinieri
dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione  di  personale
del ruolo forestale  degli  appuntati  e  carabinieri  dell'Arma  dei
carabinieri; 
  i) un appuntato  scelto  del  ruolo  forestale  degli  appuntati  e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di
personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma
dei carabinieri; 
  l) un perito superiore o un revisore capo o un  collaboratore  capo
dei ruoli  forestali  dell'Arma  dei  carabinieri  se  si  tratta  di
valutazione di personale, rispettivamente, dei  ruoli  forestali  dei
periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma  dei
carabinieri. 
  12. Per l'avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato
transitato  nei  ruoli  forestali  dell'Arma   dei   carabinieri   si
applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni di  cui  al
libro  quarto,  titolo  VII,  riferite  a  corrispondenti   ruoli   e
categorie.»; 
    pp) dopo l'articolo 2247-bis,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.
2247-ter. (Elementi di giudizio per l'avanzamento del  personale  dei
ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). -  1.  Nelle  valutazioni
del personale  dei  ruoli  forestali  dell'Arma  dei  carabinieri  le
autorita' competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla  base
degli  elementi  di  cui  all'articolo  1032,  e   fondandosi   sulle
risultanze emerse dai fascicoli personali e dalle  note  informative,
dai rapporti informativi e dalle schede di valutazione dell'attivita'
svolta per i dirigenti riferiti al servizio antecedente al  transito,
prestato nel Corpo forestale dello Stato.»; 
    qq) dopo l'articolo 2247-ter,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.
2247-quater. (Nomina del Vice Comandante del Comando  unita'  per  la
tutela  forestale,  ambientale   e   agroalimentare   dell'Arma   dei
carabinieri). - 1. All'atto del  transito  del  personale  del  Corpo
forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, per la  costituzione
iniziale  del  ruolo  forestale  dell'Arma  dei  carabinieri  e   per
l'istituzione del Comando unita' per la tutela forestale,  ambientale
e  agroalimentare  di   cui   all'articolo   174-bis,   con   decreto
interministeriale  dei  Ministri  della  difesa  e  delle   politiche
agricole e forestali, adottato su proposta  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri e trasmesso per  il  tramite  del  Capo  di
Stato  maggiore  della  difesa,  si  procede  alla  nomina  del  Vice
comandante del predetto Comando, scelto tra gli ufficiali in servizio
permanente effettivo con grado  di  generale  di  brigata  del  ruolo
forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, a cui e'  conferito  il
grado di generale di divisione del medesimo ruolo.»; 
    rr)  dopo  l'articolo  2248,  e'  inserito  il  seguente:   «Art.
2248-bis. (Regime transitorio per gli ufficiali dei  ruoli  forestali
dell'Arma dei carabinieri). - 1.  Sino  all'anno  2027  compreso,  in
relazione  alle  esigenze  connesse  con  l'assorbimento  del   Corpo
forestale dello Stato e la costituzione del ruolo forestale  iniziale
degli ufficiali dell'Arma dei  carabinieri  nonche'  alle  necessarie
variazioni nella consistenza  organica  del  predetto  ruolo  e  alla
contestuale determinazione delle consistenze organiche dei gradi  del
ruolo  forestale  degli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri,   il
Ministro della difesa e' autorizzato annualmente  a  modificare,  con
apposito decreto di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, per ogni grado dei predetti ruoli forestali,  il  numero  di
promozioni a scelta  al  grado  superiore,  la  determinazione  delle
relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi  in
cui l'avanzamento avviene ad  anzianita',  fermi  restando  i  volumi
organici complessivi.».