Art. 16 Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza 1. Il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 12, e' inquadrato, a tutti gli effetti, a eccezione del regime dell'ausiliaria, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A richiamata all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianita' gia' maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonche' prendendo posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianita' di grado o di qualifica. 2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni emanate dal Comandante Generale della Guardia di finanza. 3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 331.000 per l'anno 2017.