Art. 16 
 
      Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza 
 
  1. Il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza  ai
sensi dell'articolo  12,  e'  inquadrato,  a  tutti  gli  effetti,  a
eccezione del regime  dell'ausiliaria,  nei  corrispondenti  ruoli  e
gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le corrispondenze  di
cui alla tabella A richiamata all'articolo 1, comma  2,  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  conservando  l'anzianita'  gia'
maturata nel Corpo forestale dello Stato  e  il  relativo  ordine  di
iscrizione in  ruolo,  nonche'  prendendo  posto  dopo  l'ultimo  dei
parigrado  iscritto  in  ruolo  avente  la  medesima  decorrenza   di
anzianita' di grado o di qualifica. 
  2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso  di
formazione militare e professionale, secondo le disposizioni  emanate
dal Comandante Generale della Guardia di finanza. 
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di euro 331.000 per l'anno 2017.