Art. 17 Personale che transita nella Polizia di Stato 1. Il personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 12, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia, conservando l'anzianita' gia' maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonche' prendendo posto dopo l'ultimo dei pari qualifica iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianita' di qualifica e denominazione. 2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 180.000 per l'anno 2017.