Art. 17 
 
            Personale che transita nella Polizia di Stato 
 
  1. Il personale che  transita  nella  Polizia  di  Stato  ai  sensi
dell'articolo 12, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche
del  personale  della  medesima   Forza   di   polizia,   conservando
l'anzianita' gia' maturata nel  Corpo  forestale  dello  Stato  e  il
relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonche' prendendo posto  dopo
l'ultimo dei pari qualifica iscritto  in  ruolo  avente  la  medesima
decorrenza di anzianita' di qualifica e denominazione. 
  2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso  di
aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di euro 180.000 per l'anno 2017.