Art. 15 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 4.260 milioni di euro  per  l'anno  2017,  di
4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2020. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10,  12,  13,
14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a  1.992,39  milioni  di
euro per l'anno 2016 e 4.260 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  di
4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di  euro  per
l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini
della  compensazione  degli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  ed
indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si
provvede: 
  a) quanto a 417,83  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
riduzione delle dotazioni di competenza  e  di  cassa  relative  alle
missioni e ai programmi  di  spesa  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto; 
  b) quanto a  1.600  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di
euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per  l'anno  2018  e  a
2.970 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate
derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre
il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini  di  pagamento  sui
pertinenti capitoli di spesa.