Art. 16 Credito d'imposta per le imprese di distribuzione 1. Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. 2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede che: a) l'aliquota del 30 per cento e' prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da societa' di distribuzione indipendente; b) in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, l'aliquota e' elevata fino al 40 per cento, a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalita' tecniche e le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 21. 3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' altresi' riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purche' appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute. Il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalita' del presente comma, della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute. 4. Per le altre tipologie di opere e imprese, l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.
Note all'art. 16: Per il testo dell'articolo 2 della citata legge 15 dicembre 1999, n. 482, si veda la nota all'art. 5.