Art. 20 
 
 
Credito  d'imposta  per  le  imprese  non  appartenenti  al   settore
                    cinematografico e audiovisivo 
 
  1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai  titolari  di
reddito di impresa ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, non appartenenti al settore cinematografico  e  audiovisivo,
associati in partecipazione ai sensi dell'articolo  2549  del  codice
civile, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del
30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per  la  produzione  e
distribuzione in Italia e  all'estero  di  opere  cinematografiche  e
audiovisive. L'aliquota massima e' elevata al 40 per cento  nel  caso
di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e  la  produzione  di
opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo
26 della presente legge. 
  2. Il decreto di cui all'articolo 21 disciplina  le  modalita',  le
condizioni e le ulteriori specificazioni con le  quali  il  beneficio
puo' essere riconosciuto per gli investimenti effettuati anche per il
tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti  a  vigilanza
prudenziale, quali  gli  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
          Note all'art. 20: 
              Il Regio Decreto 16 marzo 1942,  n.  262  (Approvazione
          del testo del Codice civile) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord. 
              Si riporta il testo dell'articolo 73  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917  (
          Approvazione del testo unico delle  imposte  sui  redditi),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.: 
              "Art. 73. Soggetti passivi 
              1.  Sono  soggetti  all'imposta   sul   reddito   delle
          societa': 
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
              b) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          i trust che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
          territorio dello Stato; 
              d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              2. Tra gli enti diversi dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
              3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'articolo  168-bis,  in  cui  almeno  uno  dei
          disponenti ed almeno uno dei beneficiari  del  trust  siano
          fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato.   Si
          considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato
          i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi  dell'articolo  168-bis,  quando,  successivamente
          alla  loro  costituzione,   un   soggetto   residente   nel
          territorio  dello  Stato  effettui  in  favore  del   trust
          un'attribuzione che importi il trasferimento di  proprieta'
          di beni immobili o la costituzione o  il  trasferimento  di
          diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
          di destinazione sugli stessi. 
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
          allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente  gli  scopi  primari  indicati  dalla   legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
              5. In mancanza dell'atto costitutivo  o  dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
              5-bis. Salvo prova contraria,  si  considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
          codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, se, in alternativa: 
              a) sono controllati,  anche  indirettamente,  ai  sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
              b)   sono   amministrati    da    un    consiglio    di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
              5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
              5-quater.  Salvo  prova   contraria,   si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
          indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
          interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il
          controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
          primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. 
              5-quinquies. I redditi degli organismi di  investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari, e di quelli  con  sede  in  Lussemburgo,  gia'
          autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
          cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
          1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          novembre 1983, n. 649,  e  successive  modificazioni,  sono
          esenti dalle imposte sui redditi  purche'  il  fondo  o  il
          soggetto incaricato della gestione sia sottoposto  a  forme
          di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate  sui  redditi
          di capitale sono a titolo definitivo. Non si  applicano  le
          ritenute previste dai commi 2  e  3  dell'articolo  26  del
          D.P.R.   29   settembre   1973,   n.   600   e   successive
          modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei  conti
          correnti e depositi bancari, e  le  ritenute  previste  dai
          commi 3-bis e 5 del medesimo articolo  26  e  dall'articolo
          26-quinquies del  predetto  decreto  nonche'  dall'articolo
          10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.  77,  e  successive
          modificazioni.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazzetta  ufficiale
          26 marzo 1998, n. 71, S.O.: 
              "Art. 1. Definizioni 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) "legge fallimentare":  il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
              b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
              c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              d)  'IVASS':  L'Istituto   per   la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
              d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto  dall'articolo  54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              e)  "societa'  di  intermediazione  mobiliare"   (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  107
          del  T.U.  bancario,  autorizzata  a  svolgere  servizi   o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in Italia; 
              f) "impresa di  investimento  comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
              g)   "impresa   di   investimento    extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
              h) "imprese di investimento": le SIM e  le  imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
              i)    'societa'    di    investimento    a     capitale
          variabile'(Sicav): l'Oicr aperto  costituito  in  forma  di
          societa' per azioni a capitale variabile con sede legale  e
          direzione generale in Italia avente per  oggetto  esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
              i-bis) 'societa'  di  investimento  a  capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
              i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che  comunque
          operano  sulla  base  di  rapporti   che   ne   determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
              j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
          forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
          e gestito da un gestore; 
              k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
          (Oicr):  l'organismo  istituito  per  la  prestazione   del
          servizio di  gestione  collettiva  del  risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
              k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui  partecipanti  hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
              k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; 
              l) 'Oicr italiani': i fondi comuni  d'investimento,  le
          Sicav e le Sicaf; 
              m) 'Organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; m-bis)  'Organismi
          di investimento collettivo in valori mobiliari  UE'  (OICVM
          UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione  della
          direttiva  2009/65/CE,  costituiti  in  uno  Stato  dell'UE
          diverso dall'Italia; 
              m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA  italiano):  il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
              m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano  la
          cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
          e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
          di cui all'articolo 39; (39) 
              m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA  UE)':  gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
              m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non  UE)':  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
              m-septies)  'fondo  europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
              m-octies) 'fondo europeo per  l'imprenditoria  sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
              m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le  proprie
          attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; 
              m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale  uno  o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
              m-undecies)  'investitori  professionali':  i   clienti
          professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e
          2-sexies; 
              m-duodecies)   'investitori    al    dettaglio':    gli
          investitori che non sono investitori professionali; 
              n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
          si realizza attraverso la gestione di Oicr e  dei  relativi
          rischi; 
              o) "societa'  di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
              o-bis)  'societa'  di   gestione   UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
              p)  'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
              q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la  societa'
          autorizzata ai sensi della direttiva  2011/61/UE  con  sede
          legale in uno Stato non appartenente all'UE,  che  esercita
          l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
              q-bis) 'gestore': la Sgr,  la  Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
              q-ter) 'depositario di Oicr': il  soggetto  autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
              q-quater)    'depositario    dell'Oicr     master     o
          dell'Oicrfeeder':  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
              q-quinquies) 'quote e azioni di  Oicr':  le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
              r)  'soggetti  abilitati':  le  Sim,  le   imprese   di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,   le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche' gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'articolo 106 del Testo Unico  bancario  e  le
          banche italiane, le banche comunitarie  con  succursale  in
          Italia   e   le   banche   extracomunitarie,    autorizzate
          all'esercizio   dei   servizi   o   delle   attivita'    di
          investimento; 
              r-bis) "Stato di origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
              r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE  in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
              r-quater) 'rating del credito': un parere  relativo  al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
              r-quinquies)  'agenzia  di  rating  del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
              s)  "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":   le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine;»; 
              t) "offerta al pubblico di prodotti  finanziari":  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
              u) "prodotti finanziari": gli  strumenti  finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
              v) "offerta pubblica di acquisto o  di  scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
              w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o  esteri,
          inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari  quotati
          in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di  ricevute
          di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un   mercato
          regolamentato, per emittente  si  intende  l'emittente  dei
          valori mobiliari rappresentati, anche qualora  tali  valori
          non  sono  ammessi  alla   negoziazione   in   un   mercato
          regolamentato; 
              w-bis)  "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese   di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di  cui  all'articolo  13,
          comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252; 
              w-ter) "mercato regolamentato":  sistema  multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
              w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
          membro d'origine": 
              1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati italiani o di altro Stato membro  dell'Unione
          europea, aventi sede legale in Italia; 
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2), aventi  sede  legale  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri
          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui
          valori mobiliari  sono  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per
          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari
          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in
          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo
          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 
              4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3)  e  4)  i  cui
          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma
          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del
          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto
          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
              w-quater.1)  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche
          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle
          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai
          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti
          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con
          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente
          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti
          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle
          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
              w-quinquies)   "controparti   centrali":   i   soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
              w-sexies)    "provvedimenti    di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
              1) l'amministrazione straordinaria, nonche'  le  misure
          adottate nel suo ambito; 
              2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4; 
              3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti  1
          e 2, adottate da autorita' di altri Stati comunitari; 
              w-septies) "depositari centrali di titoli": i  soggetti
          indicati  nell'articolo  2,  paragrafo  1,  punto  1),  del
          regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 23 luglio 2014,  relativo  al  miglioramento
          del regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari
          centrali di titoli.".