Articolo 16 Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale 1. Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, possono assumere per chiamata diretta con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. 2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nel limite del numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a cio' appositamente destinate. 3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta e' effettuata dalle commissioni nominate ai sensi dell'articolo 1, comma 210, lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e secondo le procedure ivi previste, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni vigenti, per il funzionamento delle commissioni. 4. Gli oneri per i contratti di cui al comma 1 sono a carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare di non aver superato il limite di cui al comma 2 dell'articolo 9, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. I Ministeri vigilanti possono annualmente destinare alle assunzioni di cui al presente articolo specifiche risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 2 dell'articolo 9.