Art. 26 
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio  2004,  n.
                                 170 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 maggio  2004,  n.  170
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo del comma 1-bis, e' sostituito dal seguente
«Salvo quanto previsto dal comma seguente, ai fini dell'opponibilita'
ai terzi e al debitore ceduto o debitore del credito  dato  in  pegno
restano  fermi  i  requisiti  di  notificazione  al  debitore  o   di
accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.»; 
    b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
  «1-ter. Qualora, al fine di  soddisfare  anche  in  modo  indiretto
esigenze di liquidita', la  Banca  d'Italia  effettui  operazioni  di
finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno  o
cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti  dei  terzi
dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1
lettera q), e 2, comma 1, lettera b), e in deroga agli articoli 1265,
2800 e 2914 n. 2), del codice civile. In deroga agli articoli 1248  e
2805 del codice civile, il debitore ceduto o il debitore del  credito
dato in  pegno  non  possono  opporre  in  compensazione  alla  Banca
d'Italia  eventuali  crediti  vantati  nei  confronti  del   soggetto
rispettivamente cedente o  datore  di  pegno,  indipendentemente  dal
fatto che tali crediti siano sorti, acquisiti  o  divenuti  esigibili
prima della prestazione della garanzia a favore della Banca  d'Italia
o  dopo  la  stessa.  Agli  altri   effetti   di   legge,   ai   fini
dell'opponibilita' della garanzia al debitore ceduto  o  al  debitore
del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di  notificazione
o di accettazione previsti dal codice civile. 
  1-quater.  Quando  le  garanzie  indicate  nel  comma  1-ter   sono
costituite da  crediti  ipotecari,  non  e'  richiesta  l'annotazione
prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle operazioni  della
Banca d'Italia indicate al comma  1-ter  si  applica  l'articolo  67,
comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».