Art. 18 
 
    Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di pre-base 
 
  1. Per chiedere l'accettazione di una pianta come pianta  madre  di
pre-base occorre  presentare  specifica  richiesta  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata (PEC) del SFC. 
  2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni: 
  a) nome e cognome o ragione sociale del costitutore o avente causa; 
  b) indirizzo della sede legale del costitutore o dell'avente causa; 
  c) recapito di posta elettronica e  telefonico  del  costitutore  o
avente causa; 
  d)   indicazione   del   centro    di    conservazione    per    la
premoltiplicazione (CCP),  riconosciuto  dal  Ministero,  in  cui  si
richiede sia esaminata e conservata  la  candidata  pianta  madre  di
pre-base. 
  e) riferimento alla varieta'. 
  3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
  a)  documentazione  attestante  l'esenza  dagli  organismi   nocivi
elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in
questione; 
  b) dichiarazione relativa al luogo, alle modalita' di conservazione
in condizioni di sanita' della candidata pianta madre di  pre-base  e
al soggetto responsabile; 
  c)  per  le  accessioni  di  cultivar   soggette   a   vincoli   di
moltiplicazione, copia della documentazione sulla privativa  (domanda
e rilascio, ove presente) con elenco dei beneficiari; 
  d) dichiarazione di appartenenza o  non  appartenenza  a  organismi
geneticamente modificati (OGM). 
  4. Il SFC accetta una pianta come pianta madre di pre-base se  essa
e' conforme agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 e se la  corrispondenza
alla descrizione della sua varieta'  e'  stabilita  conformemente  ai
commi 5, 7 e 8. Tale accettazione avviene  in  base  ad  un'ispezione
ufficiale nonche' ai risultati  dell'analisi,  alle  registrazioni  e
alle procedure a norma dell'art. 52. 
  5. Il SFR competente per territorio  stabilisce  la  corrispondenza
della pianta madre di pre-base alla descrizione  della  sua  varieta'
mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche  della
varieta'. Tale osservazione e' basata su uno dei seguenti elementi: 
  a) la descrizione ufficiale per le varieta' iscritte in uno o  piu'
dei registri nazionali e per le varieta' giuridicamente  protette  da
una privativa per ritrovati vegetali; 
  b) la descrizione che accompagna la domanda per le varieta' oggetto
di una domanda di registrazione in un qualsiasi  Stato  membro,  come
indicato all'art. 12 del presente decreto; 
  c) la descrizione che accompagna la domanda per le varieta' oggetto
di una domanda  di  registrazione  di  una  privativa  per  ritrovati
vegetali; 
  d)  la  descrizione  ufficialmente  riconosciuta,  se  la  varieta'
oggetto di tale descrizione e' iscritta in un Registro nazionale. 
  6. La pianta madre accettata e' posta in un sito  di  conservazione
di cui all'art. 17. 
  7. Laddove si applichi il comma 5, lettera  b)  o  lettera  c),  la
pianta madre di pre-base e' accettata  solo  se  e'  disponibile  una
relazione, redatta da un qualsiasi organismo  ufficiale  responsabile
nell'Unione o  in  un  paese  terzo,  attestante  che  la  rispettiva
varieta'  e'  distinguibile,  omogenea  e  stabile.  In   attesa   di
registrazione della varieta',  la  pianta  madre  in  questione  e  i
materiali prodotti a partire dalla stessa sono utilizzati solo per la
produzione di materiali di base o di materiali certificati e non sono
commercializzati come materiali di  pre-base,  materiali  di  base  o
materiali certificati. Qualora la varieta' in attesa di registrazione
non risulta idonea all'iscrizione al registro, tutto il materiale  da
essa ottenuto deve essere eliminato. 
  8. Qualora la determinazione della corrispondenza alla  descrizione
della varieta' sia possibile solo sulla scorta delle  caratteristiche
di  una  pianta  da  frutto,  l'osservazione  dell'espressione  delle
caratteristiche della varieta' e' effettuata sui frutti di una pianta
da frutto moltiplicata a partire dalla pianta madre di pre-base. Tali
piante da frutto sono tenute separate dalle piante madri di  pre-base
e dai materiali di pre-base. Le piante da frutto sono  sottoposte  ad
ispezioni visive nei  periodi  dell'anno  piu'  appropriati,  tenendo
conto delle condizioni  climatiche  e  vegetative  delle  piante  dei
generi o delle specie in questione.