Art. 20 Requisiti per la certificazione dei materiali di pre-base 1. I materiali di moltiplicazione di una varieta' iscritta al Registro delle varieta', diversi dalle piante madri e dai portainnesti non appartenenti a una varieta', sono certificati ufficialmente come materiali di pre-base presentando specifica richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. 2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente; b) indirizzo della sede legale del richiedente; c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente; d) riferimento della varieta'; e) indicazione del centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), riconosciuto dal Ministero, in cui e' conservata la pianta madre di pre-base; f) tipologia e quantita' dei materiali da certificare; g) per le varieta' e i portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali e' necessario corredare la domanda con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali. 3. I materiali di pre-base sono certificati se e' stato accertato che soddisfano i seguenti requisiti: a) sono moltiplicati direttamente a partire da una pianta madre conformemente all'art. 27 o all'art. 28; b) sono corrispondenti alla descrizione della loro varieta' e la corrispondenza alla descrizione della varieta' e' verificata a norma dell'art. 22; c) sono conservati a norma dell'art. 23; d) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'art. 25; e) sono conformi all'art. 26 per quanto riguarda le alterazioni. 4. La pianta madre di cui al comma 3, lettera a), e' stata accettata in conformita' all'art. 18 o e' stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformita' all'art. 27 o mediante micropropagazione conformemente all'art. 28; 5. Qualora una pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base non soddisfano piu' i requisiti di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base. La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali di base, materiali certificati o materiali CAC, purche' soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore puo' adottare misure adeguate al fine di garantire che la pianta madre o i materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.