Art. 20 
 
      Requisiti per la certificazione dei materiali di pre-base 
 
  1. I materiali di  moltiplicazione  di  una  varieta'  iscritta  al
Registro  delle  varieta',  diversi  dalle   piante   madri   e   dai
portainnesti  non  appartenenti  a  una  varieta',  sono  certificati
ufficialmente  come  materiali  di  pre-base  presentando   specifica
richiesta all'indirizzo di posta elettronica  certificata  (PEC)  del
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. 
  2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni: 
  a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente; 
  b) indirizzo della sede legale del richiedente; 
  c) recapito di  posta  elettronica  certificata  e  telefonico  del
richiedente; 
  d) riferimento della varieta'; 
  e)   indicazione   del   centro    di    conservazione    per    la
premoltiplicazione (CCP),  riconosciuto  dal  Ministero,  in  cui  e'
conservata la pianta madre di pre-base; 
  f) tipologia e quantita' dei materiali da certificare; 
  g) per le varieta' e i portinnesti giuridicamente protetti  da  una
privativa per ritrovati vegetali e' necessario corredare  la  domanda
con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali. 
  3. I materiali di pre-base sono certificati se e'  stato  accertato
che soddisfano i seguenti requisiti: 
  a) sono moltiplicati direttamente a partire  da  una  pianta  madre
conformemente all'art. 27 o all'art. 28; 
  b) sono corrispondenti alla descrizione della loro  varieta'  e  la
corrispondenza alla descrizione della varieta' e' verificata a  norma
dell'art. 22; 
  c) sono conservati a norma dell'art. 23; 
  d) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'art. 25; 
  e) sono conformi all'art. 26 per quanto riguarda le alterazioni. 
  4. La pianta madre  di  cui  al  comma  3,  lettera  a),  e'  stata
accettata in conformita' all'art. 18 o  e'  stata  ottenuta  mediante
moltiplicazione   in   conformita'    all'art.    27    o    mediante
micropropagazione conformemente all'art. 28; 
  5. Qualora una pianta madre di pre-base o i materiali  di  pre-base
non soddisfano piu' i requisiti di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e
26 il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante  madri
di pre-base e gli altri materiali di pre-base. La pianta  madre  o  i
materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come  materiali  di
base, materiali certificati o materiali  CAC,  purche'  soddisfino  i
requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie.
Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il  fornitore
puo' adottare misure adeguate al fine  di  garantire  che  la  pianta
madre o i materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.