Art. 21 
 
Requisiti  per  la  certificazione  come  materiali  di  pre-base  di
  portainnesti non appartenenti a una varieta' 
  1. Un portainnesto non appartenente a una varieta'  e'  certificato
ufficialmente,  presentando  specifica   richiesta,   come   disposto
all'art. 20 commi 1, 2 e 3, come materiale di pre-base e se e'  stato
accertato che soddisfa i seguenti requisiti: 
  a) e'  moltiplicato  direttamente  da  una  pianta  madre  mediante
riproduzione gamica o agamica; in caso  di  riproduzione  gamica  gli
alberi impollinatori sono prodotti direttamente da una  pianta  madre
mediante riproduzione vegetativa; 
  b) e' corrispondente alla descrizione della sua specie; 
  c) e' conservato a norma dell'art. 23; 
  d) e' conforme ai requisiti fitosanitari di cui all'art. 25; 
  e) e' conforme all'art. 26 per quanto riguarda le alterazioni. 
  2. La pianta madre  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  e'  stata
accettata in conformita' all'art. 19 o  e'  stata  ottenuta  mediante
moltiplicazione   in   conformita'    all'art.    27    o    mediante
micropropagazione conformemente all'art. 28. 
  3. Qualora un portainnesto che e' una pianta madre di pre-base o un
materiale di pre-base non soddisfi  piu'  i  requisiti  di  cui  agli
articoli 23, 24, 25 e 26 il fornitore lo rimuove dal sito che  ospita
le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di  pre-base.
Il portainnesto cosi' rimosso puo' essere utilizzato  come  materiale
di base, materiale certificato o materiale CAC,  purche'  soddisfi  i
requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie.
Invece di rimuovere tale portainnesto,  il  fornitore  puo'  adottare
misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme
a detti requisiti.