Art. 21 Requisiti per la certificazione come materiali di pre-base di portainnesti non appartenenti a una varieta' 1. Un portainnesto non appartenente a una varieta' e' certificato ufficialmente, presentando specifica richiesta, come disposto all'art. 20 commi 1, 2 e 3, come materiale di pre-base e se e' stato accertato che soddisfa i seguenti requisiti: a) e' moltiplicato direttamente da una pianta madre mediante riproduzione gamica o agamica; in caso di riproduzione gamica gli alberi impollinatori sono prodotti direttamente da una pianta madre mediante riproduzione vegetativa; b) e' corrispondente alla descrizione della sua specie; c) e' conservato a norma dell'art. 23; d) e' conforme ai requisiti fitosanitari di cui all'art. 25; e) e' conforme all'art. 26 per quanto riguarda le alterazioni. 2. La pianta madre di cui al comma 1, lettera a), e' stata accettata in conformita' all'art. 19 o e' stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformita' all'art. 27 o mediante micropropagazione conformemente all'art. 28. 3. Qualora un portainnesto che e' una pianta madre di pre-base o un materiale di pre-base non soddisfi piu' i requisiti di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base. Il portainnesto cosi' rimosso puo' essere utilizzato come materiale di base, materiale certificato o materiale CAC, purche' soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore puo' adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.