Art. 23 
 
Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di  pre-base
                     e dei materiali di pre-base 
 
  1. I fornitori conservano le piante madri di pre-base e i materiali
di pre-base in apposite  strutture  per  i  generi  e  le  specie  in
questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori
aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante  tutto  il
processo di produzione. Le candidate piante madri  di  pre-base  sono
tenute in condizioni a prova di insetto e fisicamente  isolate  dalle
piante madri di pre-base nelle strutture di cui al comma  1  fino  al
completamento di tutte le analisi riguardanti la conformita' all'art.
24, comma 1. 
  2. Le piante madri di pre-base sono  numerate  progressivamente  in
modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione. 
  3. Le piante madri di pre-base  e  i  materiali  di  pre-base  sono
conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e  la
tracciabilita' durante tutto il processo di produzione. 
  4. Le piante madri di pre-base  e  i  materiali  di  pre-base  sono
coltivati o prodotti, isolati dal  terreno,  in  vasi  contenenti  un
substrato colturale privo di terra o sterilizzato. 
  5. Le piante madri di pre-base e i materiali  di  pre-base  possono
essere conservati anche mediante crioconservazione. 
  6. Il periodo massimo di utilizzo di una pianta madre  di  pre-base
e' stabilita nell'allegato I.