Art. 23 Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base 1. I fornitori conservano le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione. Le candidate piante madri di pre-base sono tenute in condizioni a prova di insetto e fisicamente isolate dalle piante madri di pre-base nelle strutture di cui al comma 1 fino al completamento di tutte le analisi riguardanti la conformita' all'art. 24, comma 1. 2. Le piante madri di pre-base sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione. 3. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilita' durante tutto il processo di produzione. 4. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono coltivati o prodotti, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale privo di terra o sterilizzato. 5. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base possono essere conservati anche mediante crioconservazione. 6. Il periodo massimo di utilizzo di una pianta madre di pre-base e' stabilita nell'allegato I.