Art. 25 
 
 
           Contribuzioni al Fondo di risoluzione nazionale 
 
  1. Le contribuzioni addizionali di cui all'articolo 1,  comma  848,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono versate per  la  copertura
di qualsiasi obbligazione, perdita,  costo  e  qualsivoglia  onere  o
passivita' a carico  del  Fondo  di  risoluzione  nazionale  comunque
derivanti o connesse con  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di  avvio
delle risoluzione e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia,  anche
in conseguenza delle eventuali modifiche ad essi apportate. 
  2. La Banca d'Italia puo' determinare l'importo delle contribuzioni
addizionali da versare al Fondo di risoluzione nazionale ai  fini  di
cui al comma 1, al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo  di
risoluzione unico ai sensi degli articoli 70  e  71  del  regolamento
(UE) n. 806/2014, non  oltre  i  due  anni  successivi  a  quello  di
riferimento delle contribuzioni addizionali medesime e puo' stabilire
che dette contribuzioni siano  dovute  in  un  arco  temporale  dalla
stessa definito, non superiore  a  cinque  anni;  la  Banca  d'Italia
comunica annualmente l'importo dovuto per ciascun anno  del  suddetto
periodo. 
  3. Per ogni anno del periodo di cui al comma precedente,  l'importo
delle contribuzioni addizionali e' dovuto dalle  banche  aventi  sede
legale  in   Italia   e   dalle   succursali   italiane   di   banche
extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico,  alla
data di riferimento individuata dal Comitato stesso,  ai  fini  della
contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico per  il  medesimo
anno; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali  sono
quelli  stabiliti  dal  Comitato  di   risoluzione   unico   per   le
contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 848 dell'art. 1
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2016): 
              «848. Dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione  unico
          ai sensi dell'art. 99 del regolamento (UE) n. 806/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15  luglio  2014,
          fermi restando gli obblighi di contribuzione  al  Fondo  di
          risoluzione unico previsti  dagli  articoli  70  e  71  del
          medesimo regolamento (UE) n.  806/2014,  le  banche  aventi
          sede legale in Italia e le succursali  italiane  di  banche
          extracomunitarie,   qualora   i   contributi   ordinari   e
          straordinari  gia'  versati   al   Fondo   di   risoluzione
          nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di
          dismissione  poste  in  essere   dal   Fondo,   non   siano
          sufficienti alla  copertura  delle  obbligazioni,  perdite,
          costi e altre spese  a  carico  del  Fondo  di  risoluzione
          nazionale   in   relazione   alle   misure   previste   dai
          Provvedimenti   di   avvio   della   risoluzione,   versano
          contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale
          nella misura determinata  dalla  Banca  d'Italia,  comunque
          entro il limite complessivo, inclusivo delle  contribuzioni
          versate al  Fondo  di  risoluzione  unico,  previsto  dagli
          articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per
          l'anno 2016, tale limite complessivo e' incrementato di due
          volte  l'importo  annuale  dei  contributi  determinati  in
          conformita' all'art. 70 del regolamento (UE) n. 806/2014  e
          al relativo regolamento di esecuzione (UE) n.  2015/81  del
          Consiglio, del 19 dicembre 2014.». 
              -  Per  gli  estremi  di   pubblicazione   del   citato
          regolamento (UE)  n.  806/2014,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1.