(( Art. 26 ter 
 
Temporanea irrilevanza dei limiti di cui al secondo periodo del comma
  1 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
  917 del  1986,  ai  fini  del  diritto  alla  trasformazione  delle
  attivita' per imposte anticipate 
 
  1. Per i periodi d'imposta per i quali trova applicazione il  comma
4  dell'articolo  16  del  decreto-legge  27  giugno  2015,  n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,  ai
fini del riporto delle perdite, per i soggetti di cui all'articolo 33
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma  1
dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
alla quota  di  perdita  derivante  dalla  deduzione  dei  componenti
negativi  di  reddito  di  cui  al  comma  55  dell'articolo  2   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; a  tali  fini  la
perdita si presume  prioritariamente  derivante  dalla  deduzione  di
detti componenti negativi. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  valutato  in
14,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 10,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, in 21,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 29,7 milioni
di euro per l'anno 2020, in 25,3 milioni di euro per l'anno 2021,  in
21,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 19,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e in 5,5 milioni di euro per  l'anno  2024,  si  provvede
mediante riduzione dello stanziamento del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero per 14,7 milioni di euro per l'anno 2017, per 10,9  milioni
di euro per l'anno 2018 e  per  29,7  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno  2019.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art.  16
          del decreto-legge 27 giugno 2015, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,  n.  132  (Misure
          urgenti  in  materia  fallimentare,  civile  e  processuale
          civile    e    di    organizzazione     e     funzionamento
          dell'amministrazione giudiziaria): 
              «Art. 16. (Deducibilita' delle svalutazioni  e  perdite
          su  crediti  enti  creditizi  e  finanziari  e  imprese  di
          assicurazione). - (Omissis). 
              4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le
          perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte  in  bilancio
          fino all'esercizio in corso  al  31  dicembre  2014  e  non
          ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel
          testo in vigore anteriormente alle  modifiche  operate  dal
          comma 1 sono  deducibili  per  il  5  per  cento  del  loro
          ammontare nel periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in  corso  al
          31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta
          in corso al 31 dicembre 2018,  per  il  12  per  cento  nel
          periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019  e  fino  al
          periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il  5
          per cento nel periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2025. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 33  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 33. (Norme generali). - 1. Le banche  di  credito
          cooperativo  sono   costituite   in   forma   di   societa'
          cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 
              1-bis. L'adesione a un gruppo bancario  cooperativo  e'
          condizione    per    il    rilascio     dell'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di banca  di
          credito cooperativo. 
              1-ter. Non si  puo'  dare  corso  al  procedimento  per
          l'iscrizione nell'albo delle societa'  cooperative  di  cui
          all'art. 2512, secondo comma,  del  codice  civile  se  non
          consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis. 
              2.  La  denominazione  deve   contenere   l'espressione
          "credito cooperativo". 
              3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione
          e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve
          le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3. 
              4. Il valore  nominale  di  ciascuna  azione  non  puo'
          essere  inferiore  a  venticinque  euro  ne'  superiore   a
          cinquecento euro.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  84
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi): 
              «Art. 84. (Riporto delle perdite). - 1. La  perdita  di
          un periodo  d'imposta,  determinata  con  le  stesse  norme
          valevoli per la determinazione  del  reddito,  puo'  essere
          computata in diminuzione del reddito dei periodi  d'imposta
          successivi in misura non superiore  all'ottanta  per  cento
          del reddito imponibile di ciascuno di essi e  per  l'intero
          importo  che  trova  capienza  in  tale  ammontare.  Per  i
          soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile
          la  perdita  e'  riportabile  per  l'ammontare  che  eccede
          l'utile che non ha concorso  alla  formazione  del  reddito
          negli esercizi precedenti.  La  perdita  e'  diminuita  dei
          proventi esenti  dall'imposta  diversi  da  quelli  di  cui
          all'art. 87, per la parte del loro ammontare che  eccede  i
          componenti negativi non dedotti  ai  sensi  dell'art.  109,
          comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere  computata
          in diminuzione del reddito complessivo in misura  tale  che
          l'imposta  corrispondente  al  reddito  imponibile  risulti
          compensata da eventuali crediti di imposta,  ritenute  alla
          fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto,  e  dalle
          eccedenze di cui all'art. 80. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 55 dell'art.  2
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
          di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie): 
              «Art. 2. (Proroghe onerose di termini). - (Omissis). 
              55. In funzione anche della prossima entrata in  vigore
          del nuovo accordo di  Basilea,  le  attivita'  per  imposte
          anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni  e
          perdite  su  crediti  non  ancora   dedotte   dal   reddito
          imponibile ai sensi del comma 3  dell'art.  106  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          ovvero alle rettifiche di valore nette  per  deterioramento
          dei  crediti  non  ancora  dedotte  dalla  base  imponibile
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai  sensi
          degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e  7,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
          delle  altre  attivita'  immateriali,  i   cui   componenti
          negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai  fini
          delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta
          qualora  nel  bilancio  individuale  della  societa'  venga
          rilevata una perdita d'esercizio. 
              (Omissis).».