Art. 27 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Per  l'anno  2017,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del  ricorso
al mercato finanziario, di competenza e di cassa, di cui all'allegato
1, articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonche'
l'importo massimo di  emissione  di  titoli  pubblici,  in  Italia  e
all'estero, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, sono rispettivamente incrementati  di  20  miliardi  di
euro. 
  2. All'onere derivante dalle maggiori  emissioni  nette  di  titoli
pubblici di cui al comma 1, nell'importo massimo  di  60  milioni  di
euro per l'anno 2017, di 232 milioni di euro per l'anno 2018 e di 290
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2019,  che  aumentano  a  148
milioni di euro per l'anno 2017, a 359 milioni  di  euro  per  l'anno
2018 e a 426 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2019,  ai  fini
della compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto,
si provvede: 
    a) quanto a 14 milioni per l'anno 2017,  51  milioni  per  l'anno
2018, 129 milioni di euro per l'anno 2019 e a  100  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020,  mediante  corrispondente  utilizzo
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 100 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a  129  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
    c) quanto a 16 milioni di euro  ((  per  l'anno  2017  )),  a  81
milioni di euro per l'anno 2018 e  a  61  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2019,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero per 10 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  70
milioni di euro per l'anno 2018 e  a  50  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno  2019,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2  milioni
di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2018,  l'accantonamento  relativo   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno  2017
e  per  3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018  e
l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2 milioni  di
euro per l'anno 2017 e per  4  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2018; 
     d) quanto a 88 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di
euro per l'anno 2018 e a  136  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008  n.
189. 
  3. Le risorse di cui al precedente comma 2, lettere b) e  c),  sono
iscritte sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307 e, unitamente a quelle di cui  alla  lettera
a) e  d),  sono  accantonate  e  rese  indisponibili  in  termini  di
competenza e di cassa. 
  4. Con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
comunicare al Parlamento, sulla base  delle  effettive  emissioni  di
titoli del debito pubblico realizzate  nel  2017  in  relazione  alle
disposizioni di cui  al  presente  decreto-legge,  si  provvede  alla
riduzione degli stanziamenti accantonati di cui al (( comma 3  ))  in
misura  corrispondente  al  finanziamento  dei   maggiori   interessi
passivi, ovvero al disaccantonamento delle risorse che si prevede  di
non utilizzare per le finalita' di cui al presente decreto. 
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto, ove necessario, il Ministero dell'economia e  delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni  di  tesoreria,  la
cui  regolarizzazione  avviene  tempestivamente  con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1
          dell'Allegato 1  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
 
                                                          «Allegato 1 
                                                (Articolo 1, comma 1) 
 
                                         (importi in milioni di euro) 
    

+-------------------------------------------------------------------+
|                      RISULTATI DIFFERENZIALI                      |
+-------------------------------------------------------------------+
|                          - COMPETENZA -                           |
+-------------------------------------------------------------------+
|   Descrizione del risultato   |           |           |           |
|         differenziale         |   2017    |   2018    |   2019    |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Livello massimo del saldo netto|           |           |           |
|da finanziare, tenuto conto    |           |           |           |
|degli effetti derivanti dalla  |           |           |           |
|presente legge (*)             |   - 38.601|   - 27.249|    - 8.628|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Livello massimo del ricorso al |           |           |           |
|mercato finanziario, tenuto    |           |           |           |
|conto degli effetti derivanti  |           |           |           |
|dalla presente legge (**)      |    293.097|    254.485|    249.527|
+-------------------------------------------------------------------+
|                             - CASSA -                             |
+-------------------------------------------------------------------+
|   Descrizione del risultato   |           |           |           |
|         differenziale         |   2017    |   2018    |   2019    |
+===============================+===========+===========+===========+
|Livello massimo del saldo netto|           |           |           |
|da finanziare, tenuto conto    |           |           |           |
|degli effetti derivanti dalla  |           |           |           |
|presente legge (*)             |  - 102.627|   - 77.490|   - 57.246|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Livello massimo del ricorso al |           |           |           |
|mercato finanziario, tenuto    |           |           |           |
|conto degli effetti derivanti  |           |           |           |
|dalla presente legge (**)      |    356.551|    304.132|    297.551|
+-------------------------------------------------------------------+
|   (*) Il saldo netto da finanziare e' coerente con  un  livello di|
|indebitamento netto pari a - 2,3%  del  prodotto interno lordo  nel|
|2017.                                                              |
|   (**) Al netto delle operazioni effettuate al fine  di rimborsare|
|prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con|
|ammortamento a carico dello Stato.                                 |
+-------------------------------------------------------------------+    

    
 
                                                                   ». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  3
          della citata legge n. 232 del 2016: 
              «Art.   3.   (Stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e disposizioni  relative).  -
          (Omissis). 
              2. L'importo massimo di emissione di  titoli  pubblici,
          in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare  e
          di quelli per  regolazioni  debitorie,  e'  stabilito,  per
          l'anno 2017, in 59.500 milioni di euro. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art.  10
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi). - (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2015): 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  6
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              «Art.  6.(Disposizioni   finanziarie   e   finali).   -
          (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».