Art. 21
Percorsi assistenziali integrati
1. I percorsi assistenziali domiciliari, territoriali,
semiresidenziali e residenziali di cui al presente Capo prevedono
l'erogazione congiunta di attivita' e prestazioni afferenti all'area
sanitaria e all'area dei servizi sociali. Con apposito accordo
sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee di indirizzo
volte a garantire omogeneita' nei processi di integrazione
istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree,
anche con l'apporto delle autonomie locali, nonche' modalita' di
utilizzo delle risorse coerenti con l'obiettivo dell'integrazione,
anche con riferimento al Fondo per le non autosufficienze di cui
all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni.
2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai
servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la
valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico,
funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome organizzano
tali attivita' garantendo uniformita' sul proprio territorio nelle
modalita', nelle procedure e negli strumenti di valutazione
multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del
progetto di assistenza.
3. Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni
terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed e' redatto
dall'unita' di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento
di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria,
sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. Il
coordinamento dell'attivita' clinica rientra tra i compiti del medico
di medicina generale o del pediatra di libera scelta, fatti salvi i
casi in cui il soggetto responsabile del rapporto di cura sia stato
diversamente identificato.
4. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale territoriale sono
privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle
persone assistite al proprio domicilio, attraverso l'attivazione
delle risorse disponibili, formali e informali; i trattamenti
terapeutico-riabilitativi e assistenziali, semiresidenziali e
residenziali, sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale, quando
necessari, in base alla valutazione multidimensionale.