Art. 22 
 
 
                          Cure domiciliari 
 
  1. Il Servizio sanitario  nazionale  garantisce  alle  persone  non
autosufficienti e in condizioni di fragilita', con patologie in  atto
o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a  domicilio  costituiti
dall'insieme  organizzato  di  trattamenti   medici,   riabilitativi,
infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare
il quadro clinico, limitare il declino  funzionale  e  migliorare  la
qualita'  della  vita.  L'azienda  sanitaria   locale   assicura   la
continuita' tra le fasi  di  assistenza  ospedaliera  e  l'assistenza
territoriale a domicilio. 
  2. Le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone  non
autosufficienti e in condizioni di fragilita', si  integrano  con  le
prestazioni di  assistenza  sociale  e  di  supporto  alla  famiglia,
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 14 febbraio 2001 recante «Atto di indirizzo e  coordinamento
sull'integrazione sociosanitaria». Il bisogno clinico,  funzionale  e
sociale e'  accertato  attraverso  idonei  strumenti  di  valutazione
multidimensionale che consentano la presa in carico della  persona  e
la  definizione  del  «Progetto  di  assistenza  individuale»   (PAI)
sociosanitario integrato, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e
dalle province autonome in merito al comma 3, lettera a). 
  3. In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed  al  livello
di intensita', complessita' e durata  dell'intervento  assistenziale,
le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli: 
    a) cure domiciliari di livello base:  costituite  da  prestazioni
professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessita' di
tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo,  anche  ripetuti  nel
tempo; le cure domiciliari di livello base, attivate con le modalita'
previste dalle regioni e dalle province autonome, sono caratterizzate
da un «Coefficiente di intensita' assistenziale» (CIA (1) ) inferiore
a 0,14; 
    b) cure domiciliari integrate (ADI) di I^ livello: costituite  da
prestazioni      professionali      prevalentemente      di      tipo
medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente  di  tipo
riabilitativo-assistenziale a  favore  di  persone  con  patologie  o
condizioni funzionali che  richiedono  continuita'  assistenziale  ed
interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra  0,14  e
0,30 in relazione alla criticita' e  complessita'  del  caso;  quando
necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la  fornitura
dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici  di  cui  agli
articoli 11 e 17, nonche' dei preparati per  nutrizione  artificiale.
Le cure  domiciliari  di  primo  livello  richiedono  la  valutazione
multidimensionale,  la  «presa  in  carico»  della   persona   e   la
definizione di un «Progetto di assistenza individuale»  (PAI)  ovvero
di un «Progetto riabilitativo  individuale»  (PRI)  che  definisce  i
bisogni riabilitativi della persona, e sono attivate con le modalita'
definite dalle regioni e dalla province autonome anche  su  richiesta
dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o
il pediatra di libera scelta assumono la responsabilita' clinica  dei
processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia; 
    c) cure domiciliari integrate (ADI) di II^ livello: costituite da
prestazioni      professionali      prevalentemente      di      tipo
medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente  di  tipo
riabilitativo-assistenziale a  favore  di  persone  con  patologie  o
condizioni funzionali che  richiedono  continuita'  assistenziale  ed
interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra  0,31  e
0,50, in relazione alla criticita' e complessita'  del  caso;  quando
necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la  fornitura
dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici  di  cui  agli
articoli 11 e 17, nonche' dei preparati per  nutrizione  artificiale.
Le cure domiciliari di  secondo  livello  richiedono  la  valutazione
multidimensionale,  la  «presa  in  carico»  della   persona   e   la
definizione di un «Progetto di assistenza individuale»  (PAI)  ovvero
di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI), e sono attivate con
le modalita' definite dalle regioni e dalle province  autonome  anche
su richiesta dei familiari  o  dei  servizi  sociali.  Il  medico  di
medicina  generale  o  il  pediatra  di  libera  scelta  assumono  la
responsabilita'  clinica  dei  processi  di  cura,   valorizzando   e
sostenendo il ruolo della famiglia; 
    d) cure domiciliari integrate (ADI) di III^  livello:  costituite
da  prestazioni  professionali  di  tipo  medico,  infermieristico  e
riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui
all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli  articoli  11  e  17,
nonche' dei preparati per nutrizione artificiale a favore di  persone
con patologie  che,  presentando  elevato  livello  di  complessita',
instabilita' clinica e sintomi  di  difficile  controllo,  richiedono
continuita' assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da
un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessita' di fornire  supporto
alla famiglia e/o al  care-giver.  Le  cure  domiciliari  ad  elevata
intensita' sono attivate con le modalita' definite  dalle  regioni  e
dalle province autonome richiedono la valutazione  multidimensionale,
la presa in carico della persona e la definizione di un «Progetto  di
assistenza individuale» (PAI). Il medico di medicina  generale  o  il
pediatra di libera scelta assumono  la  responsabilita'  clinica  dei
processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia. 
  4. Ai sensi dell'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e del decreto del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  14  febbraio  2001,  recante  «Atto  di
indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria», le  cure
domiciliari sono integrate da prestazioni di aiuto infermieristico  e
assistenza  tutelare  professionale   alla   persona.   Le   suddette
prestazioni  di   aiuto   infermieristico   e   assistenza   tutelare
professionale, erogate secondo i modelli  assistenziali  disciplinati
dalle regioni e dalle province autonome, sono  a  interamente  carico
del Servizio sanitario nazionale per i primi trenta  giorni  dopo  la
dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per  cento
nei giorni successivi. 
  5. Le cure domiciliari sono  integrate  da  interventi  sociali  in
relazione agli esiti della valutazione multidimensionale. 

(1) CIA:  coefficiente  intensita'  assistenziale  =  GEA/GdC;   GEA:
    giornate di effettiva assistenza nelle quali e' stato  effettuato
    almeno un accesso domiciliare; GdC: giornate di cura  dalla  data
    della presa in carico alla cessazione del programma