Art. 22
Cure domiciliari
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non
autosufficienti e in condizioni di fragilita', con patologie in atto
o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti
dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi,
infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare
il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la
qualita' della vita. L'azienda sanitaria locale assicura la
continuita' tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza
territoriale a domicilio.
2. Le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non
autosufficienti e in condizioni di fragilita', si integrano con le
prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia,
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 febbraio 2001 recante «Atto di indirizzo e coordinamento
sull'integrazione sociosanitaria». Il bisogno clinico, funzionale e
sociale e' accertato attraverso idonei strumenti di valutazione
multidimensionale che consentano la presa in carico della persona e
la definizione del «Progetto di assistenza individuale» (PAI)
sociosanitario integrato, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e
dalle province autonome in merito al comma 3, lettera a).
3. In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello
di intensita', complessita' e durata dell'intervento assistenziale,
le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:
a) cure domiciliari di livello base: costituite da prestazioni
professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessita' di
tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel
tempo; le cure domiciliari di livello base, attivate con le modalita'
previste dalle regioni e dalle province autonome, sono caratterizzate
da un «Coefficiente di intensita' assistenziale» (CIA (1) ) inferiore
a 0,14;
b) cure domiciliari integrate (ADI) di I^ livello: costituite da
prestazioni professionali prevalentemente di tipo
medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo
riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o
condizioni funzionali che richiedono continuita' assistenziale ed
interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e
0,30 in relazione alla criticita' e complessita' del caso; quando
necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura
dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli
articoli 11 e 17, nonche' dei preparati per nutrizione artificiale.
Le cure domiciliari di primo livello richiedono la valutazione
multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la
definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero
di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI) che definisce i
bisogni riabilitativi della persona, e sono attivate con le modalita'
definite dalle regioni e dalla province autonome anche su richiesta
dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o
il pediatra di libera scelta assumono la responsabilita' clinica dei
processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;
c) cure domiciliari integrate (ADI) di II^ livello: costituite da
prestazioni professionali prevalentemente di tipo
medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo
riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o
condizioni funzionali che richiedono continuita' assistenziale ed
interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e
0,50, in relazione alla criticita' e complessita' del caso; quando
necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura
dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli
articoli 11 e 17, nonche' dei preparati per nutrizione artificiale.
Le cure domiciliari di secondo livello richiedono la valutazione
multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la
definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero
di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI), e sono attivate con
le modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome anche
su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di
medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la
responsabilita' clinica dei processi di cura, valorizzando e
sostenendo il ruolo della famiglia;
d) cure domiciliari integrate (ADI) di III^ livello: costituite
da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e
riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui
all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17,
nonche' dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone
con patologie che, presentando elevato livello di complessita',
instabilita' clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono
continuita' assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da
un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessita' di fornire supporto
alla famiglia e/o al care-giver. Le cure domiciliari ad elevata
intensita' sono attivate con le modalita' definite dalle regioni e
dalle province autonome richiedono la valutazione multidimensionale,
la presa in carico della persona e la definizione di un «Progetto di
assistenza individuale» (PAI). Il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta assumono la responsabilita' clinica dei
processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia.
4. Ai sensi dell'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, recante «Atto di
indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria», le cure
domiciliari sono integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e
assistenza tutelare professionale alla persona. Le suddette
prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare
professionale, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati
dalle regioni e dalle province autonome, sono a interamente carico
del Servizio sanitario nazionale per i primi trenta giorni dopo la
dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento
nei giorni successivi.
5. Le cure domiciliari sono integrate da interventi sociali in
relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.
(1) CIA: coefficiente intensita' assistenziale = GEA/GdC; GEA:
giornate di effettiva assistenza nelle quali e' stato effettuato
almeno un accesso domiciliare; GdC: giornate di cura dalla data
della presa in carico alla cessazione del programma