Art. 27
Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilita'
1. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale e territoriale ad
accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle
persone con disabilita' complesse, la presa in carico
multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico e
riabilitativo individualizzato differenziato per intensita',
complessita' e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari,
mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e
psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e
strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche,
necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attivita':
a) valutazione diagnostica multidisciplinare;
b) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e
riabilitativo personalizzato, in collaborazione con la persona e la
famiglia;
c) gestione delle problematiche mediche specialistiche, anche con
ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio;
d) colloqui psicologico-clinici;
e) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
f) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia
nella gestione dei sintomi e nell'uso degli ausili e delle protesi;
g) abilitazione e riabilitazione estensiva (individuale e di
gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali,
motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate al recupero
e al mantenimento dell'autonomia in tutti gli aspetti della vita;
h) interventi psico-educativi, socio-educativi e di supporto alle
autonomie e alle attivita' della vita quotidiana;
i) gruppi di sostegno;
j) interventi sulla rete sociale formale e informale;
k) consulenze specialistiche e collaborazione con gli altri
servizi ospedalieri e distrettuali territoriali, semiresidenziali e
residenziali;
l) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri
di libera scelta;
m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per
l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado in
riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e
successive modificazioni e integrazioni;
n) interventi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi
finalizzati all'inserimento lavorativo.
2. L'assistenza distrettuale alle persone con disabilita' complesse
e' integrata da interventi sociali in relazione al bisogno
socioassistenziale emerso dalla valutazione.