Art. 27 Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilita' 1. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disabilita' complesse, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato differenziato per intensita', complessita' e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attivita': a) valutazione diagnostica multidisciplinare; b) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con la persona e la famiglia; c) gestione delle problematiche mediche specialistiche, anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio; d) colloqui psicologico-clinici; e) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); f) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso degli ausili e delle protesi; g) abilitazione e riabilitazione estensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate al recupero e al mantenimento dell'autonomia in tutti gli aspetti della vita; h) interventi psico-educativi, socio-educativi e di supporto alle autonomie e alle attivita' della vita quotidiana; i) gruppi di sostegno; j) interventi sulla rete sociale formale e informale; k) consulenze specialistiche e collaborazione con gli altri servizi ospedalieri e distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali; l) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni; n) interventi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo. 2. L'assistenza distrettuale alle persone con disabilita' complesse e' integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.