Art. 30
Assistenza sociosanitaria residenziale
e semiresidenziale alle persone non autosufficienti
1. Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario
nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, previa
valutazione multidimensionale e presa in carico:
a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone
non autosufficienti con patologie che, pur non presentando
particolari criticita' e sintomi complessi, richiedono elevata tutela
sanitaria con continuita' assistenziale e presenza infermieristica
sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e
strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, sono
costituiti da prestazioni professionali di tipo medico,
infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente
protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza
farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e
dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione
terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento
estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, e' fissata in
base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica
valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalita'
definite dalla regioni e dalle province autonome;
b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento
funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le
cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da
prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico,
riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare,
accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei
preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui
agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al
caregiver, con garanzia di continuita' assistenziale, e da attivita'
di socializzazione e animazione.
2. I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettere a) sono a
carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di
lungoassistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del
Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della
tariffa giornaliera.
3. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio
sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungoassistenza, di
recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente
protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a persone non
autosufficienti con bassa necessita' di tutela sanitaria.
4. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 3 sono a carico
del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento
della tariffa giornaliera.