Art. 34
Assistenza sociosanitaria semiresidenziale
e residenziale alle persone con disabilita'
1. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il
Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di ogni eta' con
disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali, trattamenti
riabilitativi mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle
piu' avanzate evidenze scientifiche, a carattere intensivo, estensivo
e di mantenimento previa valutazione multidimensionale, presa in
carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le
modalita' e la durata del trattamento. I trattamenti residenziali si
articolano nelle seguenti tipologie:
a) trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non
autosufficienti in condizioni di stabilita' clinica con disabilita'
importanti e complesse, modificabili, che richiedono un intervento
riabilitativo pari ad almeno tre ore giornaliere e un elevato impegno
assistenziale riferibile alla presenza di personale infermieristico
sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 45
giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il
persistere del bisogno riabilitativo intensivo;
b) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone
disabili non autosufficienti con potenzialita' di recupero
funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno
1 ora giornaliera e un medio impegno assistenziale riferibile alla
presenza di personale socio-sanitario sulle 24 ore; la durata dei
trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la
rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno
riabilitativo estensivo;
c) trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento
delle abilita' funzionali residue, erogati congiuntamente a
prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensita' a persone
non autosufficienti con disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali
stabilizzate. In considerazione del diverso impegno assistenziale
necessario in relazione alla gravita' delle condizioni degli ospiti,
le strutture residenziali socio-riabilitative possono articolarsi in
moduli, differenziati in base alla tipologia degli ospiti:
1) disabili in condizioni di gravita' che richiedono elevato
impegno assistenziale e tutelare;
2) disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e
tutelare.
2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a) e b) sono a totale
carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al
comma 1 lettera c), punto 1) sono a carico del Servizio sanitario per
una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera. I
trattamenti di cui al comma 1, lettera c), punto 2) sono a carico del
Servizio sanitario per una quota pari al 40 per cento della tariffa
giornaliera.
3. I trattamenti semiresidenziali si articolano nelle seguenti
tipologie:
a) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone
disabili non autosufficienti con potenzialita' di recupero
funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno
1 ora giornaliera; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i
60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi
il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;
b) trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento
delle abilita' funzionali residue, erogati congiuntamente a
prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensita' a persone
non autosufficienti con disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali
stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali.
4. I trattamenti di cui al comma 3, lettera a) sono a totale carico
del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 3,
lettera b) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al
70 per cento della tariffa giornaliera.
5. Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti portatori
di handicap individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, che necessitano di cure specialistiche presso centri di
altissima specializzazione all'estero il concorso alle spese di
soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore nei casi e con le
modalita' individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° dicembre 2000 e dai relativi Accordi sanciti dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.